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BGE 89 II 156

Brevettabilità dei procedimenti chimici. 1. Art. 67 OG. Ammissibilità della produzione di nuove perizie di parte in sede di ricorso per riforma. Invece, il Tribunale deve ordinare una nuova perizia giudiziale solo quando ha motivo di dubitare della fondatezza e della completezza della perizia ordinata in sede cantonale (consid. N. 2, conferma della giurisprudenza). 2. Art. 112 LBI 1954. Le cause di nullità dei brevetti rilasciati prima dell'entrata in vigore della LBI 1954 sono disciplinate dalla legislazione precedente, vale a dire dalla LBI 1907. Questa regola vale non solo a proposito dell'art. 16 cpv. 1 LBI 1907, nel quale sono elencati i motivi di nullità, ma anche per l'applicazione delle altre norme a cui i singoli numeri di detto articolo si riferiscono (consid. 3). 3. Art. 1, 2, 4 LBI 1907. Presupposti per la brevettabilità dei procedimenti chimici (consid. 4 e 5). 4. Art. 16 num. 8 LBI 1907. La rivendicazione accompagnante la domanda di brevetto deve indicare anche i caratteri della nuova sostanza, ma non è necessario che ne indichi in modo preciso tutti i vantaggi (consid. 6). 5. Art. 67 num. 2 cpv. 2 OG. La parte che, senza motivo valido, ha omesso di far accertare un determinato dato tecnico dal perito giudiziale dell'istanza cantonale non è giustificato a domandare in proposito la riapertura del procedimento probatorio (consid. 7). 6. Art. 67 LBI 1954. Diritto del titolare di un brevetto precedentemente iscritto di esigere il divieto di smercio della stessa sostanza prodotta secondo un procedimento brevettato successivamente e non sufficientemente diverso dal primo (consid. 9).

16 novembre 2007·Volume 89·II·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

24. Estratto della sentenza 29 gennaio 1963 della I Camera civile nelle cause vertenti fra J. R. Geigy SA Basilea e 1) Istituto De Angeli S.p.A. Milano, 2) Unipharma SA Lugano, 3) Diasan SA Basilea.

FR

Brevetabilité des procédés chimiques. 1. Art. 67 OJ. Les parties sont admises à produire de nouvelles expertises privées dans la procédure de recours en réforme. En revanche, le Tribunal fédéral ne doit ordonner une nouvelle expertise judiciaire que s'il a des motifs de douter que le rapport de l'expert commis par l'autorité cantonale soit fondé ou soit complet (consid. 2, confirmation de la jurisprudence). 2. Art. 112 LBI 1954. Les causes de nullité des brevets délivrés avant l'entrée en vigueur de la LBI 1954 sont régies par la législation antérieure, c'est-à-dire la LBI 1907. Cette règle vaut non seulement pour l'art. 16 al. 1 LBI 1907, qui énumère les motifs de nullité, mais aussi pour l'application des autres normes auxquelles se réfèrent les différents chiffres de la disposition légale citée (consid. 3). 3. Art. 1, 2, 4 LBI 1907. Conditions de la brevetabilité des procédés chimiques (consid. 4 et 5). 4. Art. 16 ch. 8 LBI 1907. La revendication accompagnant la demande de brevet doit contenir les caractères de la nouvelle substance, mais il n'est pas nécessaire qu'elle en indique de façon précise tous les avantages (consid. 6). 5. Art. 67 ch. 2 al. 2 OJ. La partie qui, sans motif valable, a omis de faire vérifier une donnée technique déterminée par l'expert commis dans l'instance cantonale n'est pas recevable à demander la réouverture de la procédure probatoire sur ce point (consid. 7). 6. Art. 67 LBI 1954. Droit du titulaire d'un brevet inscrit précédemment de faire interdire la vente de la même substance produite selon un procédé breveté postérieurement et ne se distinguant pas suffisamment du premier (consid. 9).

IT

Brevettabilità dei procedimenti chimici. 1. Art. 67 OG. Ammissibilità della produzione di nuove perizie di parte in sede di ricorso per riforma. Invece, il Tribunale deve ordinare una nuova perizia giudiziale solo quando ha motivo di dubitare della fondatezza e della completezza della perizia ordinata in sede cantonale (consid. N. 2, conferma della giurisprudenza). 2. Art. 112 LBI 1954. Le cause di nullità dei brevetti rilasciati prima dell'entrata in vigore della LBI 1954 sono disciplinate dalla legislazione precedente, vale a dire dalla LBI 1907. Questa regola vale non solo a proposito dell'art. 16 cpv. 1 LBI 1907, nel quale sono elencati i motivi di nullità, ma anche per l'applicazione delle altre norme a cui i singoli numeri di detto articolo si riferiscono (consid. 3). 3. Art. 1, 2, 4 LBI 1907. Presupposti per la brevettabilità dei procedimenti chimici (consid. 4 e 5). 4. Art. 16 num. 8 LBI 1907. La rivendicazione accompagnante la domanda di brevetto deve indicare anche i caratteri della nuova sostanza, ma non è necessario che ne indichi in modo preciso tutti i vantaggi (consid. 6). 5. Art. 67 num. 2 cpv. 2 OG. La parte che, senza motivo valido, ha omesso di far accertare un determinato dato tecnico dal perito giudiziale dell'istanza cantonale non è giustificato a domandare in proposito la riapertura del procedimento probatorio (consid. 7). 6. Art. 67 LBI 1954. Diritto del titolare di un brevetto precedentemente iscritto di esigere il divieto di smercio della stessa sostanza prodotta secondo un procedimento brevettato successivamente e non sufficientemente diverso dal primo (consid. 9).

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