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BGE 150 V 67

Art. 16 LPGA; determinazione del reddito senza e con invalidità sulla base della Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; base statistica determinante in caso di esperimento di una perizia giudiziaria con attribuzione di una rendita scalata nel tempo. Da un punto di vista temporale, nell'ambito del raffronto dei redditi rispetto alla nascita del diritto alla rendita occorre considerare i dati pubblicati più recenti (conferma della giurisprudenza). L'esperimento di una perizia giudiziaria, avente come conseguenza l'annullamento della decisione di rifiuto della rendita e il conferimento a titolo retroattivo di una rendita scalata nel tempo, comporta l'applicazione per analogia delle regole sulla revisione. Se, in un tale contesto, il tribunale statuisce sul diritto alla rendita per un periodo che oltrepassa la data della decisione nell'ambito dell'estensione temporale dell'oggetto della contestazione, allora per lo scaglionamento della rendita è determinante la tabella RSS pubblicata più recente al momento del giudizio del tribunale (consid. 5.2).

4 giugno 2024·Volume 150·V·Dossier: 8C_166/2023·6 visualizzazioni
DE

8. Auszug aus dem Urteil der IV. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen IV-Stelle Basel-Stadt (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 16 LPGA; détermination des revenus sans et avec invalidité sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique; base statistique déterminante en cas de mise en oeuvre d'une expertise judiciaire avec allocation d'une rente échelonnée dans le temps. D'un point de vue temporel, les données publiées les plus récentes par rapport à la naissance du droit à la rente doivent être prises en compte pour la comparaison des revenus (confirmation de jurisprudence). La mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, avec pour conséquence l'annulation de la décision de refus de rente et l'octroi à titre rétroactif d'une rente échelonnée dans le temps, entraîne l'application par analogie des règles sur la révision. Si, dans un tel contexte, le tribunal statue sur le droit à la rente pour une période allant au-delà de la date de la décision dans le cadre d'une extension temporelle de l'objet de la contestation, alors c'est la table de l'ESS publiée la plus récente au moment du jugement du tribunal qui est déterminante en ce qui concerne l'échelonnement de la rente (consid. 5.2).

IT

Art. 16 LPGA; determinazione del reddito senza e con invalidità sulla base della Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; base statistica determinante in caso di esperimento di una perizia giudiziaria con attribuzione di una rendita scalata nel tempo. Da un punto di vista temporale, nell'ambito del raffronto dei redditi rispetto alla nascita del diritto alla rendita occorre considerare i dati pubblicati più recenti (conferma della giurisprudenza). L'esperimento di una perizia giudiziaria, avente come conseguenza l'annullamento della decisione di rifiuto della rendita e il conferimento a titolo retroattivo di una rendita scalata nel tempo, comporta l'applicazione per analogia delle regole sulla revisione. Se, in un tale contesto, il tribunale statuisce sul diritto alla rendita per un periodo che oltrepassa la data della decisione nell'ambito dell'estensione temporale dell'oggetto della contestazione, allora per lo scaglionamento della rendita è determinante la tabella RSS pubblicata più recente al momento del giudizio del tribunale (consid. 5.2).

Vedi sentenza: 8C 166/2023: Invalidenversicherung
BGE 150 V 67 — Swissrulings