Art. 15 LAINF; art. 13 cpv. 1, vecchio art. 22 cpv. 4, vecchio art. 23 cpv. 5, art. 24 e vecchio art. 99 OAINF; calcolo del guadagno assicurato determinante per la rendita d'invalidità in caso di pluralità di rapporti di lavoro. Nell'OAINF, il guadagno assicurato in caso di pluralità di rapporti di lavoro è regolato specificatamente soltanto per la valutazione dell'indennità giornaliera (art. 23 cpv. 5) e non per il diritto alla rendita. L'assenza di una presa in considerazione di un reddito di un'attività accessoria nel calcolo del guadagno assicurato per la rendita d'invalidità non costituisce una disparità di trattamento inammissibile (consid. 3.2), nella misura in cui tale reddito - in difetto di un orario di lavoro superiore alle otto ore settimanali - non è assicurato obbligatoriamente (consid. 5).
5. Auszug aus dem Urteil der IV. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 15 LAA; art. 13 al. 1, ancien art. 22 al. 4, ancien art. 23 al. 5, art. 24 et ancien art. 99 OLAA; calcul du gain assuré déterminant pour la rente d'invalidité en cas de pluralité de rapports de travail. Dans l'OLAA, la détermination du gain assuré en cas de pluralité de rapports de travail fait l'objet d'une réglementation spéciale seulement pour le droit à l'indemnité journalière (art. 23 al. 5) et non pas pour le droit à la rente. L'absence de prise en considération du revenu d'une activité accessoire dans le calcul du gain assuré pour la rente d'invalidité ne constitue pas une inégalité de traitement (consid. 3.2) si ce revenu n'est pas obligatoirement assuré, faute d'un taux d'occupation dépassant huit heures par semaine (consid. 5).
Art. 15 LAINF; art. 13 cpv. 1, vecchio art. 22 cpv. 4, vecchio art. 23 cpv. 5, art. 24 e vecchio art. 99 OAINF; calcolo del guadagno assicurato determinante per la rendita d'invalidità in caso di pluralità di rapporti di lavoro. Nell'OAINF, il guadagno assicurato in caso di pluralità di rapporti di lavoro è regolato specificatamente soltanto per la valutazione dell'indennità giornaliera (art. 23 cpv. 5) e non per il diritto alla rendita. L'assenza di una presa in considerazione di un reddito di un'attività accessoria nel calcolo del guadagno assicurato per la rendita d'invalidità non costituisce una disparità di trattamento inammissibile (consid. 3.2), nella misura in cui tale reddito - in difetto di un orario di lavoro superiore alle otto ore settimanali - non è assicurato obbligatoriamente (consid. 5).