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BGE 150 IV 292

Art. 261bis cpv. 1 CP; art. 10 CEDU; art. 16 e 36 Cost.; discriminazione e incitamento all'odio per l'orientamento sessuale; limiti alla libertà di espressione. Nozioni di orientamento sessuale e di identità di genere (consid. 2.1.1). Gli epiteti "militante queer" e "militante lesbica cicciona" ("grosse lesbienne militante"), contrapposti a "l'anima svizzera e lo spirito svizzero, nella grande tradizione [...] di Jean-Jacques Rousseau", costituiscono una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale (consid. 2.1.2). Spinta e fomento all'odio attraverso un linguaggio avvilente, disumanizzante e oltraggioso (consid. 2.2.2). Presa in considerazione delle reazioni degli internauti per stabilire il significato di un messaggio (consid. 2.3). Esame dell'elemento soggettivo del reato (consid. 3). Le restrizioni poste alla libertà di espressione del ricorrente, che non si avvale di alcun ingaggio presso un organo di stampa né dell'esercizio di un qualsiasi mandato pubblico, sono proporzionate e necessarie in una società democratica, trattandosi di vietare un comportamento teso a fomentare l'odio nei confronti di una persona a causa del suo orientamento sessuale nonché, più in generale, nei confronti della comunità omosessuale (consid. 4).

12 novembre 2024·Volume 150·IV·Dossier: 6B_1323/2023·5 visualizzazioni
DE

25. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale)

FR

Art. 261bis al. 1 CP; art. 10 CEDH; art. 16 et 36 Cst.; discrimination et incitation à la haine en raison de l'orientation sexuelle; restriction à la liberté d'expression. Notions d'orientation sexuelle et d'identité de genre (consid. 2.1.1). Les qualificatifs de "militante queer" et de "grosse lesbienne militante", opposés à "l'âme suisse et l'esprit suisse, dans la grande tradition [...] de Jean-Jacques Rousseau" constituent une discrimination à raison de l'orientation sexuelle (consid. 2.1.2). Éveil et excitation de la haine par un langage rabaissant, déshumanisant et outrancier (consid. 2.2.2). Prise en compte des réactions des internautes pour établir la signification d'un message (consid. 2.3). Examen de l'élément subjectif de l'infraction (consid. 3). La restriction apportée à la liberté d'expression du recourant, qui ne se prévaut d'aucun engagement auprès d'un organe de presse ni de l'exercice d'un quelconque mandat public, demeure proportionnée et apparaît nécessaire dans une société démocratique, dès lors qu'il s'agit d'interdire un comportement visant à attiser la haine à l'égard d'une personne en raison de son orientation sexuelle ainsi que, plus largement, envers la communauté homosexuelle (consid. 4).

IT

Art. 261bis cpv. 1 CP; art. 10 CEDU; art. 16 e 36 Cost.; discriminazione e incitamento all'odio per l'orientamento sessuale; limiti alla libertà di espressione. Nozioni di orientamento sessuale e di identità di genere (consid. 2.1.1). Gli epiteti "militante queer" e "militante lesbica cicciona" ("grosse lesbienne militante"), contrapposti a "l'anima svizzera e lo spirito svizzero, nella grande tradizione [...] di Jean-Jacques Rousseau", costituiscono una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale (consid. 2.1.2). Spinta e fomento all'odio attraverso un linguaggio avvilente, disumanizzante e oltraggioso (consid. 2.2.2). Presa in considerazione delle reazioni degli internauti per stabilire il significato di un messaggio (consid. 2.3). Esame dell'elemento soggettivo del reato (consid. 3). Le restrizioni poste alla libertà di espressione del ricorrente, che non si avvale di alcun ingaggio presso un organo di stampa né dell'esercizio di un qualsiasi mandato pubblico, sono proporzionate e necessarie in una società democratica, trattandosi di vietare un comportamento teso a fomentare l'odio nei confronti di una persona a causa del suo orientamento sessuale nonché, più in generale, nei confronti della comunità omosessuale (consid. 4).

Vedi sentenza: 6B 1323/2023: Infractions
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