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BGE 150 IV 121

Art. 6 e 7 cpv. 1 e 3 CP; Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul); principio della personalità attiva; portata dell'esigenza della doppia punibilità e della riserva del diritto più favorevole in relazione alla prescrizione dell'azione penale. Né l'esigenza della doppia punibilità (art. 7 cpv. 1 lett. a CP), che dev'essere intesa in senso astratto (consid. 3.2.3), né la riserva in favore del diritto meno severo del luogo in cui l'atto è stato commesso allo stadio della commisurazione della pena (art. 7 cpv. 3 CP) impongono di prendere in considerazione la prescrizione dell'azione penale, intervenuta nel luogo di commissione, di un atto costitutivo di violenza carnale secondo il diritto svizzero (consid. 3.4).

24 settembre 2024·Volume 150·IV·Dossier: 6B_964/2023·2 visualizzazioni
DE

10. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit pénal dans la cause A.A. contre Ministère public central du canton de Vaud, B.A. et consorts (recours en matière pénale)

FR

Art. 6 et 7 al. 1 et 3 CP; Convention du Conseil de l'Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul); principe de la personnalité active; portée de l'exigence de double incrimination et de la réserve du droit plus favorable en relation avec la prescription de l'action pénale. Ni l'exigence de la double incrimination (art. 7 al. 1 let. a CP), qui doit être appréhendée de manière abstraite (consid. 3.2.3), ni la réserve en faveur du droit moins sévère au lieu de commission de l'acte au stade de la fixation de la sanction (art. 7 al. 3 CP) n'imposent de prendre en considération la prescription de l'action pénale, acquise au lieu de commission, d'un acte constitutif de viol au regard du droit suisse (consid. 3.4).

IT

Art. 6 e 7 cpv. 1 e 3 CP; Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul); principio della personalità attiva; portata dell'esigenza della doppia punibilità e della riserva del diritto più favorevole in relazione alla prescrizione dell'azione penale. Né l'esigenza della doppia punibilità (art. 7 cpv. 1 lett. a CP), che dev'essere intesa in senso astratto (consid. 3.2.3), né la riserva in favore del diritto meno severo del luogo in cui l'atto è stato commesso allo stadio della commisurazione della pena (art. 7 cpv. 3 CP) impongono di prendere in considerazione la prescrizione dell'azione penale, intervenuta nel luogo di commissione, di un atto costitutivo di violenza carnale secondo il diritto svizzero (consid. 3.4).

Vedi sentenza: 6B 964/2023: Infractions
BGE 150 IV 121 — Swissrulings