Art. 73 cpv. 1 DPA; rinvio a giudizio nella procedura penale amministrativa in assenza di una decisione passata in giudicato circa l'obbligo di pagamento o di restituzione. Nei casi in cui la questione pregiudiziale relativa all'obbligo di pagamento o di restituzione non possa (più) essere decisa tramite una procedura amministrativa, gli atti possono essere trasmessi al pubblico ministero competente all'attenzione del giudice penale competente sulla base dell'art. 73 cpv. 1 prima frase DPA anche in assenza di una decisione passata in giudicato circa l'obbligo di pagamento o di restituzione (consid. 2.4).
5. Auszug aus dem Urteil der I. strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich und Eidgenössische Steuerverwaltung, Hauptabteilung Direkte Bundessteuer Verrechnungssteuer und Stempelabgabe (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 73 al. 1 DPA; renvoi pour jugement dans le cadre d'une procédure pénale administrative en l'absence d'une décision entrée en force sur la prestation ou la restitution. Dans les cas où la question préalable de la prestation ou de la restitution ne peut pas (plus) être tranchée par la voie administrative, le dossier peut être transmis au ministère public compétent à l'attention du tribunal compétent sur la base de l'art. 73 al. 1, phrase 1, DPA, même en l'absence d'une décision entrée en force sur la prestation ou la restitution (consid. 2.4).
Art. 73 cpv. 1 DPA; rinvio a giudizio nella procedura penale amministrativa in assenza di una decisione passata in giudicato circa l'obbligo di pagamento o di restituzione. Nei casi in cui la questione pregiudiziale relativa all'obbligo di pagamento o di restituzione non possa (più) essere decisa tramite una procedura amministrativa, gli atti possono essere trasmessi al pubblico ministero competente all'attenzione del giudice penale competente sulla base dell'art. 73 cpv. 1 prima frase DPA anche in assenza di una decisione passata in giudicato circa l'obbligo di pagamento o di restituzione (consid. 2.4).