Art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 296 cpv. 1 CPC; divorzio; autorità parentale; portata del diritto di essere sentito e della massima inquisitoria illimitata in caso di rinvio da parte del Tribunale federale di una vertenza concernente gli interessi dei figli. Se sono coinvolti gli interessi dei figli, la massima inquisitoria illimitata obbliga il tribunale cantonale ad aggiornare la fattispecie dopo il rinvio di una vertenza da parte del Tribunale federale. Esso deve (brevemente) esaminare se si sono verificati cambiamenti significativi. Ciò implica di almeno informarsi presso le parti su tali cambiamenti. In questo modo, il tribunale adempie anche l'obbligo di sentire le parti che deriva dal loro diritto di essere sentite (consid. 5.1). La vincolatività dei fatti alla base della decisione di rinvio non vi osta, poiché possono essere presentati nova ammissibili (consid. 5.3).
38. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen B. (Beschwerde in Zivilsachen)
Art. 29 al. 2 Cst.; art. 296 al. 1 CPC; divorce; autorité parentale; portée du droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire illimitée en cas de renvoi par le Tribunal fédéral d'une affaire concernant des enfants. Si des questions concernant les enfants se posent, la maxime inquisitoire illimitée oblige le tribunal cantonal à actualiser les faits après le renvoi d'une affaire par le Tribunal fédéral. Il doit (brièvement) vérifier si des changements importants sont intervenus. Cela implique à tout le moins de se renseigner auprès des parties sur de tels changements. Ce faisant, le tribunal remplit en même temps l'obligation d'entendre les parties qui découle du droit d'être entendu (consid. 5.1). L'obligation de respecter l'état de fait de la décision de renvoi ne s'y oppose pas, car des nova peuvent être présentés (consid. 5.3).
Art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 296 cpv. 1 CPC; divorzio; autorità parentale; portata del diritto di essere sentito e della massima inquisitoria illimitata in caso di rinvio da parte del Tribunale federale di una vertenza concernente gli interessi dei figli. Se sono coinvolti gli interessi dei figli, la massima inquisitoria illimitata obbliga il tribunale cantonale ad aggiornare la fattispecie dopo il rinvio di una vertenza da parte del Tribunale federale. Esso deve (brevemente) esaminare se si sono verificati cambiamenti significativi. Ciò implica di almeno informarsi presso le parti su tali cambiamenti. In questo modo, il tribunale adempie anche l'obbligo di sentire le parti che deriva dal loro diritto di essere sentite (consid. 5.1). La vincolatività dei fatti alla base della decisione di rinvio non vi osta, poiché possono essere presentati nova ammissibili (consid. 5.3).