Art. 32 CLug; riconoscibilità ed eseguibilità di un decreto ingiuntivo italiano. Se la decisione su opposizione che lo conferma è stata pronunciata e notificata al debitore prima dell'introduzione dell'istanza di riconoscimento ed exequatur, un decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente esecutivo con la sua emanazione costituisce una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug che può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera (consid. 5).
35. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile)
Art. 32 CL; possibilité de reconnaître et de déclarer exécutoire une décision d'injonction (decreto ingiuntivo) italienne. Une décision d'injonction italienne, déclarée immédiatement exécutoire dès son prononcé, constitue une décision au sens de l'art. 32 CL, qui peut être reconnue et déclarée exécutoire en Suisse, si la décision sur opposition la confirmant a été rendue et notifiée au débiteur avant le dépôt de la requête de reconnaissance et d'exequatur (consid. 5).
Art. 32 CLug; riconoscibilità ed eseguibilità di un decreto ingiuntivo italiano. Se la decisione su opposizione che lo conferma è stata pronunciata e notificata al debitore prima dell'introduzione dell'istanza di riconoscimento ed exequatur, un decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente esecutivo con la sua emanazione costituisce una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug che può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera (consid. 5).