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BGE 150 III 315

Art. 192 LEF combinato con gli art. 725b cpv. 3 e 729c CO; dichiarazione del fallimento di una società anonima senza preventiva esecuzione; in alternativa, avviso di eccedenza di debiti da parte dell'ufficio di revisione; eccedenza di debiti; retrocessione dei creditori a un grado posteriore. Senza l'avviso di eccedenza di debiti da parte del consiglio di amministrazione, dell'ufficio di revisione o del revisore abilitato, non è possibile dichiarare il fallimento ai sensi dell'art. 192 LEF combinato con l'art. 725b cpv. 3 CO (consid. 4.2). L'avviso di eccedenza di debiti è emesso in virtù di un obbligo legale. Non può essere revocato, ma solo rettificato. Se la società non ha un'eccedenza di debiti, il giudice non può dichiarare il fallimento (consid. 4.4). Requisiti circa la prova dell'eccedenza di debiti in caso di disaccordo tra il consiglio di amministrazione e l'ufficio di revisione; rapporto tra la massima inquisitoria e l'obbligo di collaborazione delle parti (consid. 5). Se vengono concordate sufficienti retrocessioni dei creditori, l'eccedenza di debiti proibita si trasforma in una situazione tollerata dalla legge. Ciò significa che, se l'eccedenza di debiti è coperta da sufficienti retrocessioni, il consiglio di amministrazione non è obbligato a depositare il bilancio. È ormai richiesto che anche gli interessi siano sottoposti alla retrocessione (consid. 6.2.2). Le "garanzie di copertura" o le garanzie e le lettere di patronage non costituiscono un'alternativa alla retrocessione (consid. 6.2.3). Una valutazione inferiore del capitale di terzi di grado posteriore, derivante dallo scioglimento di riserve occulte, non ha alcun influsso sull'obbligo di avviso al giudice (consid. 6.4.3).

4 febbraio 2025·Volume 150·III·Dossier: 5A_146/2024·4 visualizzazioni
DE

33. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. AG in Liquidation gegen Obergericht des Kantons Zürich (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Art. 192 LP en relation avec les art. 725b al. 3 et 729c CO; ouverture de la faillite d'une société anonyme sans poursuite préalable; en lieu et place, avis de surendettement par l'organe de révision; surendettement; postposition. Sans avis de surendettement de la part du conseil d'administration, de l'organe de révision ou du réviseur agréé, la faillite ne peut pas être prononcée en application de l'art. 192 LP en lien avec l'art. 725b al. 3 CO (consid. 4.2). L'avis de surendettement est donné en vertu d'une obligation légale. Il ne peut pas être retiré, mais seulement corrigé. Si la société n'est pas surendettée, le tribunal ne peut pas prononcer la faillite (consid. 4.4). Exigences quant à la preuve du surendettement en cas de désaccord entre le conseil d'administration et l'organe de révision; relation entre la maxime inquisitoire et le devoir de collaboration (consid. 5). S'il est convenu de postpositions dans une mesure suffisante, le surendettement prohibé se mue en une situation tolérée par la loi. Cela signifie que le conseil d'administration n'est pas tenu de déposer le bilan, si le surendettement est couvert par des postpositions suffisantes. Il est désormais exigé que les intérêts dus soient aussi soumis à postposition (consid. 6.2.2). Les "garanties de couverture", respectivement les garanties et déclarations de patronage ne constituent pas des alternatives à la postposition (consid. 6.2.3). Une estimation plus basse des capitaux étrangers de rang postérieur résultant de la dissolution de réserves latentes n'a pas d'influence sur l'obligation d'aviser le tribunal (consid. 6.4.3).

IT

Art. 192 LEF combinato con gli art. 725b cpv. 3 e 729c CO; dichiarazione del fallimento di una società anonima senza preventiva esecuzione; in alternativa, avviso di eccedenza di debiti da parte dell'ufficio di revisione; eccedenza di debiti; retrocessione dei creditori a un grado posteriore. Senza l'avviso di eccedenza di debiti da parte del consiglio di amministrazione, dell'ufficio di revisione o del revisore abilitato, non è possibile dichiarare il fallimento ai sensi dell'art. 192 LEF combinato con l'art. 725b cpv. 3 CO (consid. 4.2). L'avviso di eccedenza di debiti è emesso in virtù di un obbligo legale. Non può essere revocato, ma solo rettificato. Se la società non ha un'eccedenza di debiti, il giudice non può dichiarare il fallimento (consid. 4.4). Requisiti circa la prova dell'eccedenza di debiti in caso di disaccordo tra il consiglio di amministrazione e l'ufficio di revisione; rapporto tra la massima inquisitoria e l'obbligo di collaborazione delle parti (consid. 5). Se vengono concordate sufficienti retrocessioni dei creditori, l'eccedenza di debiti proibita si trasforma in una situazione tollerata dalla legge. Ciò significa che, se l'eccedenza di debiti è coperta da sufficienti retrocessioni, il consiglio di amministrazione non è obbligato a depositare il bilancio. È ormai richiesto che anche gli interessi siano sottoposti alla retrocessione (consid. 6.2.2). Le "garanzie di copertura" o le garanzie e le lettere di patronage non costituiscono un'alternativa alla retrocessione (consid. 6.2.3). Una valutazione inferiore del capitale di terzi di grado posteriore, derivante dallo scioglimento di riserve occulte, non ha alcun influsso sull'obbligo di avviso al giudice (consid. 6.4.3).

Vedi sentenza: 5A 146/2024: Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
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