Arbitrato internazionale; principio dell'allegazione; esigenze di motivazione accresciute (art. 77 cpv. 3 LTF). L'art. 77 cpv. 3 LTF istituisce il principio dell'allegazione e crea un obbligo analogo a quello previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Le esigenze di motivazione del ricorso in materia di arbitrato sono accresciute. La parte ricorrente deve quindi invocare uno dei motivi di ricorso enunciati esaustivamente all'art. 190 cpv. 2 LDIP e mostrare con un'argomentazione precisa, partendo dalla sentenza impugnata, in cosa il motivo invocato giustifica l'accoglimento del ricorso (consid. 4.1).
30. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause Royaume d'Espagne contre A. (recours en matière civile)
Arbitrage international; principe d'allégation; exigences de motivation accrues (art. 77 al. 3 LTF). L'art. 77 al. 3 LTF institue le principe d'allégation et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF. Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement à l'art. 190 al. 2 LDIP et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (consid. 4.1).
Arbitrato internazionale; principio dell'allegazione; esigenze di motivazione accresciute (art. 77 cpv. 3 LTF). L'art. 77 cpv. 3 LTF istituisce il principio dell'allegazione e crea un obbligo analogo a quello previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Le esigenze di motivazione del ricorso in materia di arbitrato sono accresciute. La parte ricorrente deve quindi invocare uno dei motivi di ricorso enunciati esaustivamente all'art. 190 cpv. 2 LDIP e mostrare con un'argomentazione precisa, partendo dalla sentenza impugnata, in cosa il motivo invocato giustifica l'accoglimento del ricorso (consid. 4.1).