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BGE 150 III 97

Art. 133 cpv. 1 n. 1 in relazione con l'art. 296 cpv. 2 e l'art. 298 cpv. 1 e 2ter CC; divorzio; autorità parentale; inammissibilità dell'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva a uno dei genitori nel caso in cui essi abbiano la custodia congiunta del figlio. Anche nel contesto del divorzio, l'autorità parentale congiunta è la regola, alla quale può essere derogato solo eccezionalmente (consid. 4.2). La legge non permette di accordare a uno dei genitori la custodia (congiunta) senza accordargli l'autorità parentale (congiunta). Risulta quindi contrario alla legge attribuire l'autorità parentale a uno solo dei genitori malgrado essi esercitino la custodia alternata (consid. 4.3). Rinvio della causa all'autorità precedente affinché esamini se, pur mantenendo l'autorità parentale congiunta, a uno dei genitori debbano essere conferiti poteri decisionali esclusivi in alcuni ambiti (consid. 4.4).

30 maggio 2024·Volume 150·III·Dossier: 5A_33/2023·5 visualizzazioni
DE

11. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A.A. gegen B.A. (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Art. 133 al. 1 ch. 1 en relation avec l'art. 296 al. 2 ainsi que l'art. 298 al. 1 et 2ter CC; divorce; autorité parentale; inadmissibilité de l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents en cas de garde conjointe de l'enfant par les deux parents. Dans le contexte du divorce également, l'autorité parentale conjointe constitue la règle, à laquelle il ne doit être dérogé qu'à titre exceptionnel (consid. 4.2). La loi ne permet pas d'accorder à l'un des parents la garde (conjointe), mais pas l'autorité parentale (conjointe). Il est donc contraire à la loi d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents malgré la garde alternée de ceux-ci (consid. 4.3). Renvoi de l'affaire à l'instance inférieure pour qu'elle examine si, tout en maintenant l'autorité parentale conjointe, il convient d'attribuer à l'un des parents des pouvoirs de décision exclusifs dans certains domaines (consid. 4.4).

IT

Art. 133 cpv. 1 n. 1 in relazione con l'art. 296 cpv. 2 e l'art. 298 cpv. 1 e 2ter CC; divorzio; autorità parentale; inammissibilità dell'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva a uno dei genitori nel caso in cui essi abbiano la custodia congiunta del figlio. Anche nel contesto del divorzio, l'autorità parentale congiunta è la regola, alla quale può essere derogato solo eccezionalmente (consid. 4.2). La legge non permette di accordare a uno dei genitori la custodia (congiunta) senza accordargli l'autorità parentale (congiunta). Risulta quindi contrario alla legge attribuire l'autorità parentale a uno solo dei genitori malgrado essi esercitino la custodia alternata (consid. 4.3). Rinvio della causa all'autorità precedente affinché esamini se, pur mantenendo l'autorità parentale congiunta, a uno dei genitori debbano essere conferiti poteri decisionali esclusivi in alcuni ambiti (consid. 4.4).

Vedi sentenza: 5A 33/2023: Familienrecht
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