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BGE 150 II 513

Art. 21 LCit; domanda di naturalizzazione agevolata di un coniuge straniero di una persona naturalizzata svizzera, la cui naturalizzazione è stata annullata. L'art. 21 cpv. 1 LCit deve essere inteso nel senso che la naturalizzazione agevolata è esclusa se, al momento del matrimonio, i due coniugi erano stranieri e uno di essi ha acquisito la cittadinanza svizzera dopo il matrimonio nella via della naturalizzazione ordinaria (consid. 2). La giurisprudenza ammette che certi effetti esplicati dopo il rilascio della naturalizzazione agevolata non possono di per sé essere soppressi mediante l'annullamento della naturalizzazione. D'altronde, il diritto costituzionale e, in particolare, le regole della buona fede possono imporre di riconoscere alla naturalizzazione certi effetti nonostante il suo successivo annullamento (consid. 4.2). La ricorrente ha presentato la sua domanda di naturalizzazione agevolata quando non poteva ignorare che l'annullamento della naturalizzazione di suo marito, concessa prima del loro matrimonio, era già stato pronunciato; non può invocare la sua buona fede per fare valere che il suo coniuge era un cittadino svizzero al momento del matrimonio. Il fatto che il suo coniuge si sia in seguito visto concedere la cittadinanza svizzera per mezzo della naturalizzazione ordinaria non le conferiva alcun diritto di presentare una domanda di naturalizzazione agevolata (consid. 4.3).

4 marzo 2025·Volume 150·II·Dossier: 1C_54/2024·7 visualizzazioni
DE

41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Secrétariat d'État aux migrations (recours en matière de droit public)

FR

Art. 21 LN; demande de naturalisation facilitée d'un conjoint étranger d'un naturalisé suisse, dont la naturalisation a été annulée. Il faut comprendre l'art. 21 al. 1 LN en ce sens que la naturalisation facilitée est exclue si, au moment du mariage, les deux conjoints étaient étrangers et que l'un d'eux a acquis la nationalité suisse après le mariage, par voie de naturalisation ordinaire (consid. 2). La jurisprudence admet que certains effets déployés après la délivrance de la naturalisation facilitée ne peuvent être supprimés sans autre par l'annulation de la naturalisation. Par ailleurs, le droit constitutionnel et, en particulier, les règles de la bonne foi peuvent imposer de reconnaître à la naturalisation certains effets malgré son annulation ultérieure (consid. 4.2). La recourante a déposé sa demande de naturalisation facilitée alors qu'elle ne pouvait ignorer que l'annulation de la naturalisation de son mari, octroyée avant leur mariage, avait déjà été prononcée; elle ne peut invoquer sa bonne foi pour faire valoir que son conjoint était un citoyen suisse au moment du mariage. Le fait que son époux se soit vu par la suite octroyer la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire ne lui conférait aucun droit à déposer une demande de naturalisation facilitée (consid. 4.3).

IT

Art. 21 LCit; domanda di naturalizzazione agevolata di un coniuge straniero di una persona naturalizzata svizzera, la cui naturalizzazione è stata annullata. L'art. 21 cpv. 1 LCit deve essere inteso nel senso che la naturalizzazione agevolata è esclusa se, al momento del matrimonio, i due coniugi erano stranieri e uno di essi ha acquisito la cittadinanza svizzera dopo il matrimonio nella via della naturalizzazione ordinaria (consid. 2). La giurisprudenza ammette che certi effetti esplicati dopo il rilascio della naturalizzazione agevolata non possono di per sé essere soppressi mediante l'annullamento della naturalizzazione. D'altronde, il diritto costituzionale e, in particolare, le regole della buona fede possono imporre di riconoscere alla naturalizzazione certi effetti nonostante il suo successivo annullamento (consid. 4.2). La ricorrente ha presentato la sua domanda di naturalizzazione agevolata quando non poteva ignorare che l'annullamento della naturalizzazione di suo marito, concessa prima del loro matrimonio, era già stato pronunciato; non può invocare la sua buona fede per fare valere che il suo coniuge era un cittadino svizzero al momento del matrimonio. Il fatto che il suo coniuge si sia in seguito visto concedere la cittadinanza svizzera per mezzo della naturalizzazione ordinaria non le conferiva alcun diritto di presentare una domanda di naturalizzazione agevolata (consid. 4.3).

Vedi sentenza: 1C 54/2024: Droit de cité et droit des étrangers
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