Art. 89 cpv. 1 lett. c, art. 111 cpv. 1 LTF; legittimazione a ricorrere nel procedimento dinanzi all'autorità inferiore in caso di richiesta di aumento della tassazione dell'imposta federale diretta. Se non vi è un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione di tassazione nella procedura fiscale, tale interesse non è nemmeno ravvisabile nel fatto che la qualifica degli immobili in questione (patrimonio aziendale o privato) possa avere conseguenze in materia di contributi AVS. La persona interessata può in tal caso sollevare le obiezioni corrispondenti nell'ambito della procedura in materia di assicurazioni sociali (consid. 2.4.3).
33. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A.A. und B.A. gegen Kantonales Steueramt Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 89 al. 1 let. c, art. 111 al. 1 LTF; qualité pour recourir dans la procédure antérieure en cas de demande d'augmentation de la taxation concernant l'impôt fédéral direct. S'il n'y a pas d'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision de taxation dans le cadre de la procédure fiscale, il ne faut pas non plus voir un tel intérêt dans le fait que la qualification des immeubles en question (fortune commerciale ou privée) peut avoir des conséquences en matière de cotisations AVS. La personne concernée peut au contraire faire valoir ses objections correspondantes dans le cadre de la procédure en matière d'assurances sociales (consid. 2.4.3).
Art. 89 cpv. 1 lett. c, art. 111 cpv. 1 LTF; legittimazione a ricorrere nel procedimento dinanzi all'autorità inferiore in caso di richiesta di aumento della tassazione dell'imposta federale diretta. Se non vi è un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione di tassazione nella procedura fiscale, tale interesse non è nemmeno ravvisabile nel fatto che la qualifica degli immobili in questione (patrimonio aziendale o privato) possa avere conseguenze in materia di contributi AVS. La persona interessata può in tal caso sollevare le obiezioni corrispondenti nell'ambito della procedura in materia di assicurazioni sociali (consid. 2.4.3).