Art. 10-13 della legge sul CO2; art. 17 cpv. 3, art. 20 e 29 dell'ordinanza sul CO2; interpretazione della nozione di importatore; assegnazione tramite il codice del titolare dell'approvazione del tipo; ammissibilità delle borse di CO2; trasferimento e attribuzione dei valori di emissioni di CO2. Quadro giuridico (consid. 4). Censure della ricorrente (consid. 5.1). Dall'interpretazione dell'art. 13 cpv. 1 della legge sul CO2 risulta che è considerato importatore chiunque mette in circolazione per la prima volta in Svizzera un'automobile (consid. 5.2). In linea di principio è il titolare dell'approvazione del tipo che mette in circolazione le automobili il cui tipo è stato omologato (consid. 5.3). Applicazione nel caso concreto (consid. 5.4). La ricorrente è una grande importatrice (consid. 5.5). Censure della ricorrente (consid. 6.1). Caso di specie (consid. 6.2). Un grande importatore può gestire una borsa di CO2 (consid. 6.3). Quando si tratta di calcolare la sanzione CO2, i valori di emissioni di CO2 ceduti nell'ambito di una borsa CO2 devono essere attribuiti al grande importatore (consid. 6.4). Applicazione nel caso concreto (consid. 6.5).
32. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. AG gegen Bundesamt für Energie (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 10-13 de la loi sur le CO2; art. 17 al. 3, art. 20 et 29 de l'ordonnance sur le CO2; interprétation de la notion d'importateur; catégorisation par le biais du code du titulaire de la réception par type; admissibilité des bourses CO2; transfert et imputation des valeurs d'émissions de CO2. Cadre juridique (consid. 4). Griefs de la recourante (consid. 5.1). Il résulte de l'interprétation de l'art. 13 al. 1 de la loi sur le CO2 que celui qui met pour la première fois en circulation un véhicule de tourisme en Suisse vaut comme importateur (consid. 5.2). Le titulaire de la réception par type met en principe en circulation les véhicules dont le type a été réceptionné (consid. 5.3). Application au cas d'espèce (consid. 5.4). La recourante représente une grande importatrice (consid. 5.5). Griefs de la recourante (consid. 6.1). Situation de départ (consid. 6.2). Un grand importateur peut exploiter une bourse CO2 (consid. 6.3). Au moment de calculer la sanction CO2, il convient d'imputer au grand importateur les valeurs d'émissions CO2 transférées dans le cadre d'une bourse CO2 (consid. 6.4). Application au cas d'espèce (consid. 6.5).
Art. 10-13 della legge sul CO2; art. 17 cpv. 3, art. 20 e 29 dell'ordinanza sul CO2; interpretazione della nozione di importatore; assegnazione tramite il codice del titolare dell'approvazione del tipo; ammissibilità delle borse di CO2; trasferimento e attribuzione dei valori di emissioni di CO2. Quadro giuridico (consid. 4). Censure della ricorrente (consid. 5.1). Dall'interpretazione dell'art. 13 cpv. 1 della legge sul CO2 risulta che è considerato importatore chiunque mette in circolazione per la prima volta in Svizzera un'automobile (consid. 5.2). In linea di principio è il titolare dell'approvazione del tipo che mette in circolazione le automobili il cui tipo è stato omologato (consid. 5.3). Applicazione nel caso concreto (consid. 5.4). La ricorrente è una grande importatrice (consid. 5.5). Censure della ricorrente (consid. 6.1). Caso di specie (consid. 6.2). Un grande importatore può gestire una borsa di CO2 (consid. 6.3). Quando si tratta di calcolare la sanzione CO2, i valori di emissioni di CO2 ceduti nell'ambito di una borsa CO2 devono essere attribuiti al grande importatore (consid. 6.4). Applicazione nel caso concreto (consid. 6.5).