Art. 3 cpv. 5, art. 105 cpv. 1 e art. 108 LIFD; determinazione del luogo di tassazione; domicilio di un impiegato federale e di sua moglie. Se le autorità di più Cantoni entrano in linea di conto per la tassazione dell'imposta federale diretta, l'AFC determina il luogo di tassazione (art. 108 cpv. 1 LIFD). Se un'autorità cantonale si dichiara competente per l'accertamento dell'imposta federale diretta, benchè sia manifesto che un altro Cantone è competente nell'accertamento del luogo di tassazione, la sua decisione e le eventuali decisioni dell'autorità di ricorso che la confermano sono nulle (consid. 4). Il domicilio di un impiegato federale che lavora all'estero, dove trascorre la maggior parte del tempo e conduce la vita coniugale, è situato all'estero (consid. 5.6). Lo stesso vale per il domicilio della moglie, che si reca di solito dal coniuge per diversi giorni alla settimana per mantenere la relazione coniugale (consid. 5.7). Di conseguenza, il Cantone d'origine dell'impiegato federale è competente per la tassazione dei coniugi (consid. 5.8).
21. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A.A. und B.A. gegen Steuerverwaltung des Kantons Bern (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 3 al. 5, art. 105 al. 1 et art. 108 LIFD; détermination du for fiscal; domicile d'un employé de la Confédération et de son épouse. Lorsque les autorités de plusieurs cantons sont susceptibles de percevoir l'impôt fédéral direct, l'AFC fixe le for fiscal (art. 108 al. 1 LIFD). Si une autorité cantonale se déclare compétente pour taxer l'impôt fédéral direct, alors qu'il est manifeste qu'un autre canton entre en considération en tant que for fiscal, la décision de cette autorité, ainsi que celles des autorités de recours qui la confirment, sont nulles (consid. 4). Le domicile d'un employé de la Confédération, qui travaille à l'étranger, y séjourne de manière prépondérante et y mène sa vie de couple, est situé à l'étranger (consid. 5.6). Il en va de même pour le domicile de son épouse, qui se rend en règle générale plusieurs jours par semaine chez son conjoint afin d'y maintenir le lien conjugal (consid. 5.7). En conséquence, le canton d'origine de l'employé de la Confédération est compétent pour la taxation des conjoints (consid. 5.8).
Art. 3 cpv. 5, art. 105 cpv. 1 e art. 108 LIFD; determinazione del luogo di tassazione; domicilio di un impiegato federale e di sua moglie. Se le autorità di più Cantoni entrano in linea di conto per la tassazione dell'imposta federale diretta, l'AFC determina il luogo di tassazione (art. 108 cpv. 1 LIFD). Se un'autorità cantonale si dichiara competente per l'accertamento dell'imposta federale diretta, benchè sia manifesto che un altro Cantone è competente nell'accertamento del luogo di tassazione, la sua decisione e le eventuali decisioni dell'autorità di ricorso che la confermano sono nulle (consid. 4). Il domicilio di un impiegato federale che lavora all'estero, dove trascorre la maggior parte del tempo e conduce la vita coniugale, è situato all'estero (consid. 5.6). Lo stesso vale per il domicilio della moglie, che si reca di solito dal coniuge per diversi giorni alla settimana per mantenere la relazione coniugale (consid. 5.7). Di conseguenza, il Cantone d'origine dell'impiegato federale è competente per la tassazione dei coniugi (consid. 5.8).