Art. 28 del regolamento Dublino III; art. 76a e 80a LStrI; art. 6 e 19 LCoe; legge sulla polizia del Cantone Turgovia; ammissibilità di un arresto provvisorio sulla base del diritto cantonale e della LCoe al fine di garantire un trasferimento in applicazione del regolamento Dublino III. Confronto tra le basi legali relative alla cosiddetta carcerazione Dublino (consid. 3.1) e quelle relative all'arresto provvisorio, in particolare riguardo all'uso della coercizione nell'ambito del diritto d'asilo e del diritto degli stranieri (consid. 3.2). Nel campo di applicazione del regolamento Dublino III, l'art. 28 del regolamento Dublino III e la sua concretizzazione negli art. 76a et 80a LStrI stabiliscono delle garanzie minime per la detenzione di persone straniere messa in atto per assicurare lo svolgimento delle procedure di trasferimento (consid. 3.3.1-3.3.5). Non vi è spazio per un arresto provvisorio fondato sul diritto cantonale in relazione con la LCoe, se esso raggiunge la soglia di una privazione della libertà (consid. 3.3.6) e la carcerazione avviene con il solo scopo di assicurare un trasferimento nel quadro della procedura di Dublino (consid. 3.3.7). Applicazione al caso concreto (consid. 4).
7. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Migrationsamt und Zwangsmassnahmengericht des Kantons Thurgau (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 28 du règlement Dublin III; art. 76a et 80a LEI; art. 6 et 19 LUsC; loi sur la police du canton de Thurgovie; admissibilité de l'arrestation provisoire en vertu du droit cantonal et de la LUsC en vue de garantir un retour dans le cadre du champ d'application du règlement Dublin III. Comparaison des bases juridiques de la détention dite Dublin (consid. 3.1) et de l'arrestation provisoire, notamment dans le cadre de l'utilisation de la contrainte dans le domaine du droit d'asile et du droit des étrangers (consid. 3.2). L'art. 28 du règlement Dublin III et sa mise en oeuvre aux art. 76a et 80a LEI établissent, dans le champ d'application du règlement Dublin III, des garanties minimales pour la détention d'étrangers, en vue de garantir les procédures de transfert (consid. 3.3.1-3.3.5). Il n'y a pas de place pour une arrestation provisoire fondée sur le droit cantonal en relation avec la LUsC si celle-ci atteint le seuil d'une privation de liberté (consid. 3.3.6) et si la détention a lieu dans le seul but d'assurer un retour dans le cadre de la procédure Dublin (consid. 3.3.7). Application au cas d'espèce (consid. 4).
Art. 28 del regolamento Dublino III; art. 76a e 80a LStrI; art. 6 e 19 LCoe; legge sulla polizia del Cantone Turgovia; ammissibilità di un arresto provvisorio sulla base del diritto cantonale e della LCoe al fine di garantire un trasferimento in applicazione del regolamento Dublino III. Confronto tra le basi legali relative alla cosiddetta carcerazione Dublino (consid. 3.1) e quelle relative all'arresto provvisorio, in particolare riguardo all'uso della coercizione nell'ambito del diritto d'asilo e del diritto degli stranieri (consid. 3.2). Nel campo di applicazione del regolamento Dublino III, l'art. 28 del regolamento Dublino III e la sua concretizzazione negli art. 76a et 80a LStrI stabiliscono delle garanzie minime per la detenzione di persone straniere messa in atto per assicurare lo svolgimento delle procedure di trasferimento (consid. 3.3.1-3.3.5). Non vi è spazio per un arresto provvisorio fondato sul diritto cantonale in relazione con la LCoe, se esso raggiunge la soglia di una privazione della libertà (consid. 3.3.6) e la carcerazione avviene con il solo scopo di assicurare un trasferimento nel quadro della procedura di Dublino (consid. 3.3.7). Applicazione al caso concreto (consid. 4).