Art. 12, 29a Cost.; legge sull'azione sociale del Cantone di Neuchâtel; legge sull'armonizzazione e la coordinazione delle prestazioni sociali del Cantone di Neuchâtel; rapporto di concubinato stabile; computazione dei mezzi del partner non beneficiario dell'assistenza sociale; obbligo di informazione del beneficiario; soppressione delle prestazioni di aiuto finanziario; esigenza di una decisione. Quando una persona beneficiaria dell'assistenza sociale vive in un rapporto di concubinato stabile con una persona non beneficiaria, è di principio ammissibile prendere in considerazione i mezzi finanziari di quest'ultima nel calcolo del bisogno del beneficiario dell'assistenza sociale (consid. 4). Questione lasciata aperta se lo stesso vale nel caso in cui la persona non sostenuta dall'assistenza sociale sia beneficiaria di prestazioni complementari a una rendita AVS/AI (consid. 5). Se la persona beneficiaria dell'assistenza sociale rifiuta di collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per il conferimento e la fissazione delle prestazioni di aiuto finanziario, una sospensione di queste prestazioni è ammissibile (consid. 6). La soppressione delle prestazioni di assistenza sociale deve essere pronunciata in una decisione formale, soggetta alle vie di diritto, e può essere accompagnata da una revoca dell'effetto sospensivo del ricorso. È inammissibile interrompere i pagamenti in modo informale e con effetto immediato diversi mesi prima di decidere formalmente la soppressione retroattiva dell'aiuto (consid. 7.2 e 7.3).
24. Extrait de l'arrêt de la IVe Cour de droit public dans la cause A. contre Service de l'action sociale de la Ville de La Chaux-de-Fonds (recours en matière de droit public)
Art. 12, 29a Cst.; loi sur l'action sociale du canton de Neuchâtel; loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales du canton de Neuchâtel; relation de concubinage stable; prise en compte des moyens du partenaire non bénéficiaire d'aide sociale; obligation de renseignement du bénéficiaire; suppression des prestations d'aide financière; exigence d'une décision. Lorsque la personne bénéficiaire d'aide sociale vit en relation de concubinage stable avec une personne non bénéficiaire, il est en principe admissible de prendre en compte les moyens financiers de cette dernière dans le calcul du besoin du bénéficiaire d'aide sociale (consid. 4). Question laissée ouverte s'il en va de même si la personne non soutenue par l'aide sociale est au bénéfice de prestations complémentaires à une rente AVS/AI (consid. 5). Si la personne bénéficiaire d'aide sociale refuse de collaborer à l'instruction des faits déterminants pour l'octroi et la fixation des prestations d'aide financière, une suspension de ces prestations est admissible (consid. 6). La suppression des prestations d'aide sociale doit être prononcée dans une décision formelle, sujette aux voies de droit, et peut être assortie d'un retrait d'effet suspensif au recours. Il est inadmissible de mettre fin aux paiements de manière informelle et avec effet immédiat plusieurs mois avant de décider formellement la suppression rétroactive de l'aide (consid. 7.2 et 7.3).
Art. 12, 29a Cost.; legge sull'azione sociale del Cantone di Neuchâtel; legge sull'armonizzazione e la coordinazione delle prestazioni sociali del Cantone di Neuchâtel; rapporto di concubinato stabile; computazione dei mezzi del partner non beneficiario dell'assistenza sociale; obbligo di informazione del beneficiario; soppressione delle prestazioni di aiuto finanziario; esigenza di una decisione. Quando una persona beneficiaria dell'assistenza sociale vive in un rapporto di concubinato stabile con una persona non beneficiaria, è di principio ammissibile prendere in considerazione i mezzi finanziari di quest'ultima nel calcolo del bisogno del beneficiario dell'assistenza sociale (consid. 4). Questione lasciata aperta se lo stesso vale nel caso in cui la persona non sostenuta dall'assistenza sociale sia beneficiaria di prestazioni complementari a una rendita AVS/AI (consid. 5). Se la persona beneficiaria dell'assistenza sociale rifiuta di collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per il conferimento e la fissazione delle prestazioni di aiuto finanziario, una sospensione di queste prestazioni è ammissibile (consid. 6). La soppressione delle prestazioni di assistenza sociale deve essere pronunciata in una decisione formale, soggetta alle vie di diritto, e può essere accompagnata da una revoca dell'effetto sospensivo del ricorso. È inammissibile interrompere i pagamenti in modo informale e con effetto immediato diversi mesi prima di decidere formalmente la soppressione retroattiva dell'aiuto (consid. 7.2 e 7.3).