Art. 4, 5 e 18 cpv. 1 LAINF; art. 134-140 OAINF; art. 27 LPGA; art. 9 Cost.; assicurazione infortuni facoltativa; diritto a una rendita d'invalidità in caso di infortunio verificatosi dopo l'età ordinaria di pensionamento; interpretazione di un contratto di diritto amministrativo; deroga all'art. 18 cpv. 1 in fine LAINF; protezione della buona fede. Interpretato secondo il principio dell'affidamento, il contratto di assicurazione infortuni facoltativa tra l'assicurata e l'INSAI prevede un diritto a una rendita d'invalidità, sebbene l'assicurata avesse già superato l'età ordinaria di pensionamento al momento dell'infortunio (consid. 4.5). Non è tuttavia possibile derogare all'art. 18 cpv. 1 in fine LAINF nell'ambito della conclusione di un tale contratto, sicché l'assicurata non può pretendere la concessione di una rendita su questa base contrattuale (consid. 4.6.5 e 4.7). Non avendo reso verosimile di avere subito un qualsiasi pregiudizio fondandosi sulla clausola litigiosa, l'assicurata non può appellarsi alla protezione della buona fede (consid. 5.4).
20. Extrait de l'arrêt de la IVe Cour de droit public dans la cause A.A. contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'ac- cidents (CNA) (recours en matière de droit public)
Art. 4, 5 et 18 al. 1 LAA; art. 134-140 OLAA; art. 27 LPGA; art. 9 Cst.; assurance-accidents facultative; droit à une rente d'invalidité en cas d'accident survenu après l'âge ordinaire de la retraite; interprétation d'un contrat de droit administratif; dérogation à l'art. 18 al. 1 in fine LAA; protection de la bonne foi. Interprété selon le principe de la confiance, le contrat d'assurance-accidents facultative liant l'assurée et la CNA prévoit un droit à une rente d'invalidité, quand bien même l'assurée avait dépassé l'âge ordinaire de la retraite au moment de l'accident (consid. 4.5). Il ne peut toutefois pas être dérogé à l'art. 18 al. 1 in fine LAA dans le cadre de la conclusion d'un tel contrat, de sorte que l'assurée ne peut pas prétendre à l'octroi d'une rente sur cette base contractuelle (consid. 4.6.5 et 4.7). Dès lors que l'assurée n'a pas rendu vraisemblable avoir subi un quelconque préjudice en se fondant sur la clause litigieuse, elle ne peut pas être mise au bénéfice de la protection de sa bonne foi (consid. 5.4).
Art. 4, 5 e 18 cpv. 1 LAINF; art. 134-140 OAINF; art. 27 LPGA; art. 9 Cost.; assicurazione infortuni facoltativa; diritto a una rendita d'invalidità in caso di infortunio verificatosi dopo l'età ordinaria di pensionamento; interpretazione di un contratto di diritto amministrativo; deroga all'art. 18 cpv. 1 in fine LAINF; protezione della buona fede. Interpretato secondo il principio dell'affidamento, il contratto di assicurazione infortuni facoltativa tra l'assicurata e l'INSAI prevede un diritto a una rendita d'invalidità, sebbene l'assicurata avesse già superato l'età ordinaria di pensionamento al momento dell'infortunio (consid. 4.5). Non è tuttavia possibile derogare all'art. 18 cpv. 1 in fine LAINF nell'ambito della conclusione di un tale contratto, sicché l'assicurata non può pretendere la concessione di una rendita su questa base contrattuale (consid. 4.6.5 e 4.7). Non avendo reso verosimile di avere subito un qualsiasi pregiudizio fondandosi sulla clausola litigiosa, l'assicurata non può appellarsi alla protezione della buona fede (consid. 5.4).