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BGE 149 V 29

Art. 67, 69 e 84a cpv. 5 LAMal; art. 13 cpv. 1 LPD; termine entro il quale l'assicuratore malattie deve stabilire una riserva in caso di reticenza; momento in cui l'assicuratore malattie è o sarebbe dovuto essere a conoscenza di determinati fatti; imputazione della conoscenza di fatti noti all'assicuratore privato. In assenza del consenso dell'assicurato, uno scambio di informazioni che lo riguardano tra una cassa malati (assicuratore LAMal) e un'assicurazione complementare privata - anche se appartengono allo stesso gruppo di assicuratori e dispongono di un'organizzazione comune - non è autorizzato. La cassa malati non avrebbe quindi potuto o dovuto constatare l'esistenza di una reticenza commessa al momento della conclusione del contratto concernente un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera LAMal, anche se l'assicuratore privato era a conoscenza dei fatti non comunicati all'assicuratore sociale (consid. 5.3.2-5.3.4).

9 giugno 2023·Volume 149·V·Dossier: 9C_650/2021·2 visualizzazioni
DE

4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Avenir Assurance Maladie SA contre A. (recours en matière de droit public)

FR

Art. 67, 69 et 84a al. 5 LAMal; art. 13 al. 1 LPD; délai pour instaurer une réserve par l'assureur-maladie en cas de réticence; moment où l'assureur-maladie a ou aurait dû avoir connaissance de certains faits; imputation de la connaissance de faits connus de l'assureur privé. En l'absence du consentement de l'assuré, un échange d'informations le concernant entre une caisse-maladie (assureur LAMal) et une assurance complémentaire privée, même si elles appartiennent à un même groupe d'assureurs et disposent d'une organisation commune, n'est pas autorisé. La caisse-maladie n'aurait ainsi pas pu ou dû constater l'existence d'une réticence commise à l'époque de la conclusion du contrat portant sur une assurance facultative d'indemnités journalières LAMal, quand bien même l'assureur privé connaissait les faits non annoncés à l'assureur social (consid. 5.3.2-5.3.4).

IT

Art. 67, 69 e 84a cpv. 5 LAMal; art. 13 cpv. 1 LPD; termine entro il quale l'assicuratore malattie deve stabilire una riserva in caso di reticenza; momento in cui l'assicuratore malattie è o sarebbe dovuto essere a conoscenza di determinati fatti; imputazione della conoscenza di fatti noti all'assicuratore privato. In assenza del consenso dell'assicurato, uno scambio di informazioni che lo riguardano tra una cassa malati (assicuratore LAMal) e un'assicurazione complementare privata - anche se appartengono allo stesso gruppo di assicuratori e dispongono di un'organizzazione comune - non è autorizzato. La cassa malati non avrebbe quindi potuto o dovuto constatare l'esistenza di una reticenza commessa al momento della conclusione del contratto concernente un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera LAMal, anche se l'assicuratore privato era a conoscenza dei fatti non comunicati all'assicuratore sociale (consid. 5.3.2-5.3.4).

Vedi sentenza: 9C 650/2021: Assurance-maladie