Art. 66a e 66d CP; espulsione penale. Richiamo dei principi che disciplinano l'espulsione penale (consid. 2.1). Gli eventuali ostacoli all'espulsione ai sensi dell'art. 66d cpv. 1 CP devono essere presi in considerazione già al momento di pronunciare l'espulsione, purché le circostanze siano stabili e possano essere determinate in modo definitivo (consid. 2.1.2). In concreto la corte cantonale ha constatato l'esistenza di un rischio di trattamenti inumani o degradanti in caso di rientro del ricorrente, di etnia tibetana, nella Repubblica popolare cinese, rischio che impediva, in applicazione dell'art. 66d cpv. 1 lett. b CP, la sua espulsione in tale paese. Pronunciando l'espulsione del ricorrente "verso un paese terzo, esclusa la Repubblica popolare cinese", senza precisazioni in merito al paese terzo in questione, la corte cantonale ha violato il diritto federale. Non è infatti possibile fondare un'espulsione su delle semplici speculazioni sul paese di rinvio. Inoltre il rinvio in uno Stato terzo presuppone che un simile rinvio sia possibile, in altre parole che lo straniero disponga di un diritto di soggiornarvi (consid. 2.4).
22. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale)
Art. 66a et 66d CP; expulsion pénale. Rappel des principes régissant l'expulsion pénale (consid. 2.1). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (consid. 2.1.2). En l'espèce, la cour cantonale a constaté l'existence d'un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour du recourant, d'ethnie tibétaine, en République populaire de Chine qui empêchait donc, en application de l'art. 66d al. 1 let. b CP, l'expulsion de celui-ci dans ce pays. En prononçant l'expulsion du recourant "vers un pays tiers, à l'exclusion de la République populaire de Chine", sans précision quant au pays tiers en question, la cour cantonale a violé le droit fédéral. On ne peut, en effet, fonder une expulsion sur de simples spéculations quant au pays de renvoi. En outre, le renvoi dans un Etat tiers nécessite qu'un tel renvoi soit possible, c'est-à-dire que l'étranger y dispose d'un droit de séjour (consid. 2.4).
Art. 66a e 66d CP; espulsione penale. Richiamo dei principi che disciplinano l'espulsione penale (consid. 2.1). Gli eventuali ostacoli all'espulsione ai sensi dell'art. 66d cpv. 1 CP devono essere presi in considerazione già al momento di pronunciare l'espulsione, purché le circostanze siano stabili e possano essere determinate in modo definitivo (consid. 2.1.2). In concreto la corte cantonale ha constatato l'esistenza di un rischio di trattamenti inumani o degradanti in caso di rientro del ricorrente, di etnia tibetana, nella Repubblica popolare cinese, rischio che impediva, in applicazione dell'art. 66d cpv. 1 lett. b CP, la sua espulsione in tale paese. Pronunciando l'espulsione del ricorrente "verso un paese terzo, esclusa la Repubblica popolare cinese", senza precisazioni in merito al paese terzo in questione, la corte cantonale ha violato il diritto federale. Non è infatti possibile fondare un'espulsione su delle semplici speculazioni sul paese di rinvio. Inoltre il rinvio in uno Stato terzo presuppone che un simile rinvio sia possibile, in altre parole che lo straniero disponga di un diritto di soggiornarvi (consid. 2.4).