Art. 166 cpv. 2 LEF; art. 239 cpv. 1 su rinvio dell'art. 219 CPC; perenzione del diritto di chiedere il fallimento; sospensione del termine di perenzione. Richiamo dei principi generali relativi al computo del termine di perenzione del diritto di chiedere il fallimento (consid. 5). Il termine dell'art. 166 cpv. 2 LEF rimane in particolare sospeso per tutta la durata della procedura di rigetto (provvisorio o definitivo) dell'opposizione, vale a dire tra la presentazione dell'istanza e la notifica della decisione di rigetto; tale sospensione non si protrae fino alla scadenza del termine di dieci giorni per introdurre reclamo contro detta decisione (riservato il caso in cui al reclamo sia conferito effetto sospensivo) né fino alla scadenza del termine di venti giorni per promuovere azione di disconoscimento del debito (consid. 6.3). Chiarimento della questione volta a sapere se per "notifica della decisione di rigetto dell'opposizione" si intenda la notifica del solo dispositivo o quella della decisione motivata (consid. 6.4).
50. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. SA en liquidation contre B. (recours en matière civile)
Art. 166 al. 2 LP; art. 239 al. 1 par renvoi de l'art. 219 CPC; péremption du droit de requérir la faillite; suspension du délai de péremption. Rappel des principes généraux relatifs à la computation du délai de péremption du droit de requérir la faillite (consid. 5). Le délai de l'art. 166 al. 2 LP est notamment suspendu pendant la durée de la procédure de mainlevée (provisoire ou définitive) de l'opposition, à savoir entre le dépôt de la requête et la notification du prononcé de mainlevée; cette suspension n'est pas prolongée jusqu'à l'échéance du délai de dix jours pour recourir contre ce prononcé (sous réserve du cas où le recours est assorti de l'effet suspensif), ni jusqu'à l'échéance du délai de vingt jours pour ouvrir action en libération de dette (consid. 6.3). Point de savoir si, par "notification du prononcé de mainlevée", il faut entendre la notification du seul dispositif ou celle de la décision motivée (consid. 6.4).
Art. 166 cpv. 2 LEF; art. 239 cpv. 1 su rinvio dell'art. 219 CPC; perenzione del diritto di chiedere il fallimento; sospensione del termine di perenzione. Richiamo dei principi generali relativi al computo del termine di perenzione del diritto di chiedere il fallimento (consid. 5). Il termine dell'art. 166 cpv. 2 LEF rimane in particolare sospeso per tutta la durata della procedura di rigetto (provvisorio o definitivo) dell'opposizione, vale a dire tra la presentazione dell'istanza e la notifica della decisione di rigetto; tale sospensione non si protrae fino alla scadenza del termine di dieci giorni per introdurre reclamo contro detta decisione (riservato il caso in cui al reclamo sia conferito effetto sospensivo) né fino alla scadenza del termine di venti giorni per promuovere azione di disconoscimento del debito (consid. 6.3). Chiarimento della questione volta a sapere se per "notifica della decisione di rigetto dell'opposizione" si intenda la notifica del solo dispositivo o quella della decisione motivata (consid. 6.4).