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BGE 149 III 268

Art. 58 cpv. 1 CPC; art. 83 cpv. 2 LEF; principio dispositivo; oggetto del litigio nella procedura di disconoscimento del debito. Il principio dispositivo è violato se il tribunale basa la sua decisione su un fondamento fattuale che esula dall'oggetto del litigio. L'oggetto del litigio della procedura di disconoscimento del debito è costituito dall'esistenza e dall'esigibilità del credito posto in esecuzione nel momento in cui è stata introdotta l'esecuzione. Tra il credito posto in esecuzione e il debito oggetto della procedura di disconoscimento deve sussistere identità. L'oggetto della procedura di esecuzione viene fissato con il precetto esecutivo. L'indicazione della causa giuridica nel precetto esecutivo non porta però a una limitazione dell'oggetto dell'esecuzione alla causa menzionata. Violazione del principio dispositivo negata nel caso concreto (consid. 4).

11 ottobre 2023·Volume 149·III·Dossier: 4A_378/2022·5 visualizzazioni
DE

33. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. AG gegen B. SA (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Art. 58 al. 1 CPC; art. 83 al. 2 LP; maxime de disposition; objet de la procédure en libération de dette. La maxime de disposition est violée lorsque le tribunal fonde sa décision sur un complexe de faits qui est en dehors de l'objet du litige. La procédure en libération de dette a pour objet l'existence et l'exigibilité de la créance en poursuite au moment de l'introduction de la poursuite. Il doit y avoir identité entre la prétention en poursuite et celle réclamée dans la procédure en libération de dette. L'objet de la procédure de poursuite est fixé par le commandement de payer. Mais l'indication de la cause juridique dans le commandement de payer n'a pas pour effet de limiter l'objet de la poursuite à la cause indiquée. Violation de la maxime de disposition niée dans le cas d'espèce (consid. 4).

IT

Art. 58 cpv. 1 CPC; art. 83 cpv. 2 LEF; principio dispositivo; oggetto del litigio nella procedura di disconoscimento del debito. Il principio dispositivo è violato se il tribunale basa la sua decisione su un fondamento fattuale che esula dall'oggetto del litigio. L'oggetto del litigio della procedura di disconoscimento del debito è costituito dall'esistenza e dall'esigibilità del credito posto in esecuzione nel momento in cui è stata introdotta l'esecuzione. Tra il credito posto in esecuzione e il debito oggetto della procedura di disconoscimento deve sussistere identità. L'oggetto della procedura di esecuzione viene fissato con il precetto esecutivo. L'indicazione della causa giuridica nel precetto esecutivo non porta però a una limitazione dell'oggetto dell'esecuzione alla causa menzionata. Violazione del principio dispositivo negata nel caso concreto (consid. 4).

Vedi sentenza: 4A 378/2022: Vertragsrecht
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