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BGE 149 III 235

Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile; rogatoria fondata sulla Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero di prove in materia civile o commerciale (CLA70); motivi di rifiuto; pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza dello Stato richiesto nel senso dell'art. 12 cpv. 1 lett. b CLA70; ordine pubblico internazionale. Lo Stato richiesto può rifiutarsi di eseguire una rogatoria fondata sulla CLA70, se la ritiene di natura tale da recare pregiudizio alla propria sovranità o alla propria sicurezza (art. 12 cpv. 1 lett. b CLA70). I concetti di pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza devono essere interpretati restrittivamente e hanno una portata più ristretta rispetto a quello di incompatibilità con l'ordine pubblico interno dello Stato richiesto (consid. 4.5.3 e 4.5.5). La violazione di principi essenziali del diritto di procedura civile svizzero è unicamente suscettibile di pregiudicare la sovranità o la sicurezza della Svizzera nel senso dell'art. 12 cpv. 1 lett. b CLA70 se si tratta di principi di procedura fondamentali riconosciuti dall'ordine pubblico internazionale. Ciò è segnatamente il caso per il rispetto del diritto di essere sentito delle persone toccate nei loro diritti dall'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria, in virtù del quale esse devono essersi potute esprimere nel processo di merito all'estero prima dell'esecuzione della suddetta rogatoria (consid. 4.5.5).

8 settembre 2023·Volume 149·III·Dossier: 4A_389/2022·3 visualizzazioni
DE

29. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. SA contre B., C. et D. (recours en matière civile)

FR

Entraide judiciaire internationale en matière civile; commission rogatoire fondée sur la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (CLaH70); motifs de refus; atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat requis au sens de l'art. 12 al. 1 let. b CLaH70; ordre public international. L'Etat requis peut refuser d'exécuter une commission rogatoire fondée sur la CLaH70 s'il la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité (art. 12 al. 1 let. b CLaH70). Les concepts d'atteintes à la souveraineté ou à la sécurité doivent être appréciés restrictivement et ont une portée plus étroite que celle d'incompatibilité avec l'ordre public interne de l'Etat requis (consid. 4.5.3 et 4.5.5). La violation de principes essentiels du droit de procédure civile suisse n'est susceptible de porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Suisse au sens de l'art. 12 al. 1 let. b CLaH70 que s'il s'agit de principes de procédure fondamentaux reconnus par l'ordre public international. Tel est notamment le cas du respect du droit d'être entendu des personnes touchées dans leurs droits par l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, en vertu duquel celles-ci doivent avoir pu s'exprimer dans le procès au fond à l'étranger avant l'exécution de ladite commission rogatoire (consid. 4.5.5).

IT

Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile; rogatoria fondata sulla Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero di prove in materia civile o commerciale (CLA70); motivi di rifiuto; pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza dello Stato richiesto nel senso dell'art. 12 cpv. 1 lett. b CLA70; ordine pubblico internazionale. Lo Stato richiesto può rifiutarsi di eseguire una rogatoria fondata sulla CLA70, se la ritiene di natura tale da recare pregiudizio alla propria sovranità o alla propria sicurezza (art. 12 cpv. 1 lett. b CLA70). I concetti di pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza devono essere interpretati restrittivamente e hanno una portata più ristretta rispetto a quello di incompatibilità con l'ordine pubblico interno dello Stato richiesto (consid. 4.5.3 e 4.5.5). La violazione di principi essenziali del diritto di procedura civile svizzero è unicamente suscettibile di pregiudicare la sovranità o la sicurezza della Svizzera nel senso dell'art. 12 cpv. 1 lett. b CLA70 se si tratta di principi di procedura fondamentali riconosciuti dall'ordine pubblico internazionale. Ciò è segnatamente il caso per il rispetto del diritto di essere sentito delle persone toccate nei loro diritti dall'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria, in virtù del quale esse devono essersi potute esprimere nel processo di merito all'estero prima dell'esecuzione della suddetta rogatoria (consid. 4.5.5).

Vedi sentenza: 4A 389/2022: Droit des obligations (en général)
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