Art. 18 cpv. 2 lett. a-c rispettivamente lett. d-i, art. 33 cpv. 1 e 2 LIVA 2009; natura e conseguenze giuridiche di un contributo di investimento versato dai poteri pubblici per incoraggiare la ricerca medica di punta svolta dal settore privato. Gli importi che non sono considerati come facenti parte della controprestazione esulano dal campo d'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per questo motivo, in linea di principio, essi hanno un effetto neutro sull'imposta precedente (art. 18 cpv. 2 lett. d-i LIVA 2009; "importi che non sono considerati controprestazione senza conseguenze fiscali"). Solo nel caso dell'art. 18 cpv. 2 lett. a-c LIVA 2009 si tratta di "importi che non sono considerati controprestazione con conseguenze fiscali", nel qual caso la deduzione dell'imposta precedente deve allora essere ridotta proporzionalmente (consid. 2.2). Le prestazioni in contanti versate "senza controprestazione" da un fondo cantonale per le lotterie equivalgono nel caso in esame a un sussidio con effetti sull'imposta precedente: l'istituzione di diritto privato, che riceve i fondi su base discrezionale, non può disporre del contributo di investimento come meglio crede (ciò che indurrebbe a ritenere trattarsi di un dono neutro dal profilo dell'imposta precedente). Essa deve per contro utilizzare i fondi conformemente allo scopo predefinito derivante dall'interesse pubblico. Il fatto che i fondi sono transitati attraverso diversi intermediari non influisce sulla natura di sussidio, in quanto era chiaro a tutti i partecipanti che i fondi sarebbero dovuti confluire nell'istituzione di diritto privato (consid. 3.2).
24. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. AG gegen Eidgenössische Steuerverwaltung (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 18 al. 2 let. a-c respectivement let. d-i, art. 33 al. 1 et 2 LTVA 2009; caractère et conséquences juridiques d'une contribution d'investissement versée par les pouvoirs publics et destinée à encourager la recherche médicale de pointe menée par le secteur privé. Les montants qui ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation sortent du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. C'est pourquoi ils ont en principe un effet neutre sur l'impôt préalable (art. 18 al. 2 let. d-i LTVA 2009; "montants qui ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation sans conséquences fiscales"). Ce n'est que dans le cas de l'art. 18 al. 2 let. a-c LTVA 2009 qu'il s'agit de "montants qui ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation avec conséquences fiscales", en ce sens que la déduction de l'impôt préalable doit être réduite proportionnellement dans cette mesure (consid. 2.2). Les prestations en argent versées "sans contre-prestation" par un fonds cantonal de loterie correspondent dans le cas présent à une subvention ayant des effets sur l'impôt préalable: l'institution de droit privé, qui reçoit les fonds versés de manière discrétionnaire, ne peut pas disposer comme bon lui semble de la contribution d'investissement (ce qui plaiderait en faveur d'un don neutre du point de vue de l'impôt préalable). Elle doit au contraire employer les fonds conformément au but prédéfini relevant de l'intérêt public. Le fait que les fonds ont transité par plusieurs intermédiaires n'affecte pas leur caractère de subvention, puisqu'il était clair pour tous les participants que les fonds devaient en fin de compte revenir à l'institution de droit privé (consid. 3.2).
Art. 18 cpv. 2 lett. a-c rispettivamente lett. d-i, art. 33 cpv. 1 e 2 LIVA 2009; natura e conseguenze giuridiche di un contributo di investimento versato dai poteri pubblici per incoraggiare la ricerca medica di punta svolta dal settore privato. Gli importi che non sono considerati come facenti parte della controprestazione esulano dal campo d'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per questo motivo, in linea di principio, essi hanno un effetto neutro sull'imposta precedente (art. 18 cpv. 2 lett. d-i LIVA 2009; "importi che non sono considerati controprestazione senza conseguenze fiscali"). Solo nel caso dell'art. 18 cpv. 2 lett. a-c LIVA 2009 si tratta di "importi che non sono considerati controprestazione con conseguenze fiscali", nel qual caso la deduzione dell'imposta precedente deve allora essere ridotta proporzionalmente (consid. 2.2). Le prestazioni in contanti versate "senza controprestazione" da un fondo cantonale per le lotterie equivalgono nel caso in esame a un sussidio con effetti sull'imposta precedente: l'istituzione di diritto privato, che riceve i fondi su base discrezionale, non può disporre del contributo di investimento come meglio crede (ciò che indurrebbe a ritenere trattarsi di un dono neutro dal profilo dell'imposta precedente). Essa deve per contro utilizzare i fondi conformemente allo scopo predefinito derivante dall'interesse pubblico. Il fatto che i fondi sono transitati attraverso diversi intermediari non influisce sulla natura di sussidio, in quanto era chiaro a tutti i partecipanti che i fondi sarebbero dovuti confluire nell'istituzione di diritto privato (consid. 3.2).