Art. 85 LD; art. 22 cpv. 8 del Protocollo n. 3 all'ALS; mancanza di valide dichiarazioni di origine sulle fatture al momento della dichiarazione in dogana; per le merci di poco valore, si deve tuttavia tenere conto delle dichiarazioni presentate nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione. Prive di firma originale, le dichiarazioni di origine sulle fatture di sdoganamento preferenziale al momento della dichiarazione in dogana non erano valide secondo il diritto nazionale. Le autorità doganali svizzere hanno quindi proceduto a riscuotere posticipatamente i dazi doganali sulla base dell'art. 85 LD, siccome lo sdoganamento preferenziale era ingiustificato (consid. 3, 5.1-5.3). La legge sulle dogane si applica sotto riserva dei trattati internazionali (art. 2 cpv. 1 LD). Nell'ambito di applicazione dell'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Comunità economica europea, occorre tenere conto delle dichiarazioni di origine che non esistevano ancora al momento della tassazione definitiva, ma che sono state notificate ulteriormente: per le merci di valore inferiore a 6'000 euro, l'art. 22 cpv. 8 del Protocollo n. 3 2005 dell'ALS consente espressamente di presentare le dichiarazioni di origine su fattura anche dopo la definitiva dichiarazione in dogana, a condizione che siano presentate nel paese d'importazione al più tardi entro due anni dalla loro importazione (consid. 4, 6.1 e 6.2). Nel caso concreto, i dazi doganali riscossi posticipatamente per sdoganamento preferenziale ingiustificato sono inammissibili dato che le dichiarazioni sono state presentate nel termine impartito di due anni.
14. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. GmbH gegen Oberzolldirektion (OZD) (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 85 LD; art. 22 al. 8 du protocole n° 3 à l'ALE; absence de déclarations d'origine valables sur les factures au moment de la déclaration en douane; pour les marchandises de faible valeur, il est toutefois nécessaire de tenir compte des déclarations présentées dans le pays d'importation dans les deux ans suivant l'importation. En l'absence de signature originale, il n'y avait pas, conformément à la législation nationale, de déclarations d'origine valables sur les factures de dédouanement préférentiel au moment de la déclaration en douane. Les autorités douanières suisses ont ainsi procédé à des perceptions subséquentes de droits de douane sur la base de l'art. 85 LD en raison d'un dédouanement préférentiel injustifié (consid. 3, 5.1-5.3). La loi sur les douanes s'applique sous réserve des traités internationaux (art. 2 al. 1 LD). Dans le domaine d'application de l'accord de libre-échange entre la Suisse et la Communauté économique européenne, il faut tenir compte des déclarations d'origine qui n'existaient pas encore au moment de la taxation définitive et qui ont été notifiées ultérieurement: selon l'art. 22 al. 8 du protocole n° 3 2005 à l'ALE, il est expressément autorisé, pour les marchandises d'une valeur inférieure à 6'000 EUR, de présenter les déclarations d'origine sur facture même après la déclaration en douane définitive, à condition que celles-ci soient présentées dans le pays d'importation au plus tard deux ans après l'importation des produits concernés (consid. 4, 6.1 et 6.2). En l'espèce, les droits de douane perçus a posteriori pour cause de dédouanement préférentiel injustifié sont inadmissibles dans la mesure où les déclarations ont été présentées dans le délai de deux ans imparti.
Art. 85 LD; art. 22 cpv. 8 del Protocollo n. 3 all'ALS; mancanza di valide dichiarazioni di origine sulle fatture al momento della dichiarazione in dogana; per le merci di poco valore, si deve tuttavia tenere conto delle dichiarazioni presentate nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione. Prive di firma originale, le dichiarazioni di origine sulle fatture di sdoganamento preferenziale al momento della dichiarazione in dogana non erano valide secondo il diritto nazionale. Le autorità doganali svizzere hanno quindi proceduto a riscuotere posticipatamente i dazi doganali sulla base dell'art. 85 LD, siccome lo sdoganamento preferenziale era ingiustificato (consid. 3, 5.1-5.3). La legge sulle dogane si applica sotto riserva dei trattati internazionali (art. 2 cpv. 1 LD). Nell'ambito di applicazione dell'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Comunità economica europea, occorre tenere conto delle dichiarazioni di origine che non esistevano ancora al momento della tassazione definitiva, ma che sono state notificate ulteriormente: per le merci di valore inferiore a 6'000 euro, l'art. 22 cpv. 8 del Protocollo n. 3 2005 dell'ALS consente espressamente di presentare le dichiarazioni di origine su fattura anche dopo la definitiva dichiarazione in dogana, a condizione che siano presentate nel paese d'importazione al più tardi entro due anni dalla loro importazione (consid. 4, 6.1 e 6.2). Nel caso concreto, i dazi doganali riscossi posticipatamente per sdoganamento preferenziale ingiustificato sono inammissibili dato che le dichiarazioni sono state presentate nel termine impartito di due anni.