Art. 9 cpv. 2 Allegato I ALC; art. 40 cpv. 3 LIFD; conversione dei redditi da lavoro di un frontaliero; nessuna discriminazione. Se una persona, residente in Svizzera, lascia il proprio domicilio in Svizzera e vi inizia, ulteriormente, nello stesso periodo fiscale una nuova attività quale frontaliero, ella può chiedere la tassazione ordinaria dei suoi redditi da lavoro conseguiti in Svizzera, a condizione che le esigenze imposte dalla prassi siano adempiute. Per la fissazione dell'aliquota, i redditi da lavoro devono, per il periodo fiscale inferiore ad un anno, essere convertiti in un reddito annuo giusta l'art. 40 cpv. 3 LIFD. Nessuna discriminazione lesiva dell'ALC (consid. 6).
5. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Steuerrekurskommission des Kantons Thurgau (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 9 al. 2 Annexe I ALCP; art. 40 al. 3 LIFD; conversion du revenu du travail d'un frontalier; pas de discrimination. Une personne qui résidait en Suisse qui quitte son domicile dans ce pays et qui commence ultérieurement, durant la même période fiscale, une nouvelle activité en Suisse en tant que frontalier, peut demander une taxation ordinaire des revenus du travail provenant de Suisse, pour autant qu'elle en remplisse les conditions fixées par la pratique. Pour le calcul du taux, les revenus du travail doivent être convertis pour la période fiscale inférieure à une année sur douze mois, conformément à l'art. 40 al. 3 LIFD. Il n'y a pas de discrimination contraire à l'ALCP (consid. 6).
Art. 9 cpv. 2 Allegato I ALC; art. 40 cpv. 3 LIFD; conversione dei redditi da lavoro di un frontaliero; nessuna discriminazione. Se una persona, residente in Svizzera, lascia il proprio domicilio in Svizzera e vi inizia, ulteriormente, nello stesso periodo fiscale una nuova attività quale frontaliero, ella può chiedere la tassazione ordinaria dei suoi redditi da lavoro conseguiti in Svizzera, a condizione che le esigenze imposte dalla prassi siano adempiute. Per la fissazione dell'aliquota, i redditi da lavoro devono, per il periodo fiscale inferiore ad un anno, essere convertiti in un reddito annuo giusta l'art. 40 cpv. 3 LIFD. Nessuna discriminazione lesiva dell'ALC (consid. 6).