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BGE 149 I 248

Art. 8 cpv. 2, art. 10 cpv. 2, art. 16, 27 e 36 Cost.; art. 8, 10 e 14 CEDU; conformità ai diritti fondamentali e ai diritti dell'uomo di un divieto parziale della mendicità; controllo astratto delle norme. La mendicità rientra nella sfera di protezione del diritto fondamentale alla libertà personale, rispettivamente del diritto al rispetto della vita privata. Un divieto parziale della mendicità costituisce un'ingerenza in questi diritti e deve adempiere le corrispondenti condizioni. Nel contesto del caso in esame, non occorre rivenire sulla giurisprudenza secondo cui la mendicità non rientra nell'ambito di protezione della libertà di opinione e della libertà economica (consid. 4). Il divieto della mendicità organizzata deve essere interpretato in modo conforme alla Costituzione e ai diritti dell'uomo. Il divieto della mendicità passiva nei parchi deve essere annullato. È ammissibile sanzionare la mendicità passiva con una multa che, in caso di mancato pagamento, è commutata in una pena detentiva, soltanto se sono state previamente adottate delle misure amministrative adeguate al fine di attenuare le conseguenze della sanzione. Per il resto, la regolamentazione emanata, che vieta parzialmente la mendicità, non è criticabile sotto il profilo della libertà personale, rispettivamente della protezione della vita privata (consid. 5). Il divieto della mendicità non è contrario al diritto alla libera circolazione (consid. 6). Il divieto parziale della mendicità non comporta, quale disposizione legale, una discriminazione indiretta; nell'ambito della sua attuazione, occorre nondimeno tenere convenientemente conto delle esigenze di un'applicazione del diritto non discriminatoria (consid. 7).

22 novembre 2023·Volume 149·I·Dossier: 1C_537/2021·5 visualizzazioni
DE

23. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Demokratische JuristInnen der Schweiz (DJS) Regionalgruppe Basel und Mitb. gegen Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 8 al. 2, art. 10 al. 2, art. 16, 27 et 36 Cst.; art. 8, 10 et 14 CEDH; conformité aux droits fondamentaux et aux droits de l'homme d'une interdiction partielle de la mendicité; contrôle abstrait des normes. La mendicité tombe dans le champ de protection du droit fondamental qui porte sur la liberté personnelle respectivement sur le droit au respect de la vie privée. Une interdiction partielle de la mendicité porte atteinte à ces droits et doit remplir les conditions correspondantes. Il n'y a pas lieu de revenir dans le présent contexte sur la jurisprudence selon laquelle la mendicité ne tombe pas dans le champ de protection de la liberté d'opinion et de la liberté économique (consid. 4). L'interdiction de la mendicité organisée doit être interprétée conformément à la Constitution et aux droits humains. L'interdiction de la mendicité passive dans les parcs doit être levée. Sanctionner la mendicité passive par une amende qui, en cas de non-paiement, est convertie en une peine privative de liberté, n'est admissible que si des mesures administratives appropriées ont été prises préalablement pour atténuer les conséquences de la sanction. Pour le reste, la réglementation adoptée interdisant partiellement la mendicité n'est pas critiquable au regard de la liberté personnelle respectivement de la protection de la vie privée (consid. 5). L'interdiction de la mendicité n'est pas contraire au droit à la libre circulation (consid. 6). L'interdiction partielle de la mendicité, en tant que disposition légale, n'entraîne pas de discrimination indirecte; lors de la mise en oeuvre de l'interdiction, il convient toutefois de tenir dûment compte des exigences quant à une application non discriminatoire du droit (consid. 7).

IT

Art. 8 cpv. 2, art. 10 cpv. 2, art. 16, 27 e 36 Cost.; art. 8, 10 e 14 CEDU; conformità ai diritti fondamentali e ai diritti dell'uomo di un divieto parziale della mendicità; controllo astratto delle norme. La mendicità rientra nella sfera di protezione del diritto fondamentale alla libertà personale, rispettivamente del diritto al rispetto della vita privata. Un divieto parziale della mendicità costituisce un'ingerenza in questi diritti e deve adempiere le corrispondenti condizioni. Nel contesto del caso in esame, non occorre rivenire sulla giurisprudenza secondo cui la mendicità non rientra nell'ambito di protezione della libertà di opinione e della libertà economica (consid. 4). Il divieto della mendicità organizzata deve essere interpretato in modo conforme alla Costituzione e ai diritti dell'uomo. Il divieto della mendicità passiva nei parchi deve essere annullato. È ammissibile sanzionare la mendicità passiva con una multa che, in caso di mancato pagamento, è commutata in una pena detentiva, soltanto se sono state previamente adottate delle misure amministrative adeguate al fine di attenuare le conseguenze della sanzione. Per il resto, la regolamentazione emanata, che vieta parzialmente la mendicità, non è criticabile sotto il profilo della libertà personale, rispettivamente della protezione della vita privata (consid. 5). Il divieto della mendicità non è contrario al diritto alla libera circolazione (consid. 6). Il divieto parziale della mendicità non comporta, quale disposizione legale, una discriminazione indiretta; nell'ambito della sua attuazione, occorre nondimeno tenere convenientemente conto delle esigenze di un'applicazione del diritto non discriminatoria (consid. 7).

Vedi sentenza: 1C 537/2021: Politische Rechte
BGE 149 I 248 — Swissrulings