Art. 8 e 10 Cost.; introduzione di un obbligo di test COVID nei confronti del personale sanitario e sociosanitario non vaccinato. Potere d'esame e accertamento dei fatti quando il Tribunale federale giudica quale unica istanza giudiziaria nell'ambito di un controllo astratto delle norme (consid. 2 e 3). In situazione di crisi sanitaria, le autorità cantonali dispongono di un margine di apprezzamento relativamente ampio riguardo alle misure da adottare, decise sulla base delle conoscenze scientifiche del momento (consid. 4.4.4.2). Il trattamento differenziato in funzione dello stato vaccinale o di guarigione del personale comporta una disparità di trattamento. Il provvedimento in questione dispone però di una base legale sufficiente (consid. 4.4.3.1 e 4.4.3.2), è giustificato da un indiscusso interesse pubblico ed è stato disposto in funzione di quello che è stato considerato "un rischio accettabile" alla luce dell'efficacia del vaccino nota a quel momento (consid. 4.4.4.1, 4.4.4.3 e 4.4.4.4). Dato che ha permesso di optare per un approccio differenziato (e, di conseguenza, di evitare obblighi generalizzati), di tener conto della solidarietà nei confronti delle persone più vulnerabili e che, per di più, non è eccessivamente invasivo (test salivari), oltre a non indurre costi (test gratuiti) lo stesso, adeguato e necessario, risulta pure rispettoso del principio della proporzionalità (consid. 4.4.5.1-4.4.5.4).
12. Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa A. e consorti contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso in materia di diritto pubblico)
Art. 8 et 10 Cst; introduction d'une obligation de test COVID pour les professionnels non vaccinés engagés dans le domaine de la santé et le travail socio-sanitaire. Pouvoir d'examen et établissement des faits lorsque le Tribunal fédéral juge en tant que seule instance judiciaire dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes (consid. 2 et 3). Dans une situation de crise sanitaire, les autorités cantonales disposent d'une marge d'appréciation relativement large quant aux mesures à prendre, décidées sur la base des connaissances scientifiques du moment (consid. 4.4.4.2). Un traitement différencié en fonction de l'état de vaccination ou de guérison du personnel constitue une inégalité de traitement. La mesure en question repose toutefois sur une base légale suffisante (consid. 4.4.3.1 et 4.4.3.2), est justifiée par un intérêt public incontesté et a été ordonnée sur la base de ce qui fut considéré comme un "risque acceptable" au vu de l'efficacité connue du vaccin à ce moment (consid. 4.4.4.1, 4.4.4.3 et 4.4.4.4). Etant donné que cette mesure a permis d'adopter une approche différenciée (et donc d'éviter des obligations généralisées), de faire preuve de solidarité à l'encontre des personnes les plus vulnérables et qu'elle n'est, de surcroît, pas excessivement invasive (tests salivaires) ni ne génère de frais (tests gratuits), celle-ci, appropriée et nécessaire, s'avère également respectueuse du principe de proportionnalité (consid. 4.4.5.1-4.4.5.4).
Art. 8 e 10 Cost.; introduzione di un obbligo di test COVID nei confronti del personale sanitario e sociosanitario non vaccinato. Potere d'esame e accertamento dei fatti quando il Tribunale federale giudica quale unica istanza giudiziaria nell'ambito di un controllo astratto delle norme (consid. 2 e 3). In situazione di crisi sanitaria, le autorità cantonali dispongono di un margine di apprezzamento relativamente ampio riguardo alle misure da adottare, decise sulla base delle conoscenze scientifiche del momento (consid. 4.4.4.2). Il trattamento differenziato in funzione dello stato vaccinale o di guarigione del personale comporta una disparità di trattamento. Il provvedimento in questione dispone però di una base legale sufficiente (consid. 4.4.3.1 e 4.4.3.2), è giustificato da un indiscusso interesse pubblico ed è stato disposto in funzione di quello che è stato considerato "un rischio accettabile" alla luce dell'efficacia del vaccino nota a quel momento (consid. 4.4.4.1, 4.4.4.3 e 4.4.4.4). Dato che ha permesso di optare per un approccio differenziato (e, di conseguenza, di evitare obblighi generalizzati), di tener conto della solidarietà nei confronti delle persone più vulnerabili e che, per di più, non è eccessivamente invasivo (test salivari), oltre a non indurre costi (test gratuiti) lo stesso, adeguato e necessario, risulta pure rispettoso del principio della proporzionalità (consid. 4.4.5.1-4.4.5.4).