Art. 16 e art. 17 cpv. 1 LPGA; esigibilità dell'integrazione autonoma in caso di attribuzione a titolo retroattivo di una rendita limitata e/o scalata nel tempo; momento decisivo per l'esame dell'età di riferimento di 55 anni. In caso di attribuzione a titolo retroattivo di una rendita limitata e/o scalata nel tempo - così come in caso di revisione secondo l'art. 17 LPGA del diritto a una rendita in corso (cfr. DTF 141 V 5) -, occorre fondarsi sul momento dell'emanazione della decisione per stabilire se l'età di riferimento di 55 anni sia stata raggiunta (consid. 7.3).
28. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen IV-Stelle des Kantons Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 16 et art. 17 al. 1 LPGA; exigibilité de la réadaptation par soi-même en cas d'allocation à titre rétroactif d'une rente limitée et/ou échelonnée dans le temps; moment décisif pour l'examen de l'âge de référence de 55 ans. En cas d'allocation à titre rétroactif d'une rente limitée et/ou échelonnée dans le temps - tout comme lors de la révision selon l'art. 17 LPGA du droit à une rente existante (cf. ATF 141 V 5) -, il faut se fonder sur le moment du prononcé de la décision pour déterminer si l'âge de référence de 55 ans est atteint (consid. 7.3).
Art. 16 e art. 17 cpv. 1 LPGA; esigibilità dell'integrazione autonoma in caso di attribuzione a titolo retroattivo di una rendita limitata e/o scalata nel tempo; momento decisivo per l'esame dell'età di riferimento di 55 anni. In caso di attribuzione a titolo retroattivo di una rendita limitata e/o scalata nel tempo - così come in caso di revisione secondo l'art. 17 LPGA del diritto a una rendita in corso (cfr. DTF 141 V 5) -, occorre fondarsi sul momento dell'emanazione della decisione per stabilire se l'età di riferimento di 55 anni sia stata raggiunta (consid. 7.3).