Art. 5 e 15 LAINF; art. 24 cpv. 2 e art. 138 OAINF; adattamento del guadagno assicurato in caso di inizio ritardato della rendita nell'assicurazione facoltativa. La differenza rilevante e durevole tra il guadagno assicurato convenuto al momento dell'insorgenza dell'infortunio e il reddito soggetto a contributi AVS, un passaggio dall'assicurazione contro gli infortuni facoltativa all'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria dopo avere ritrovato la piena capacità lavorativa e l'insorgenza del diritto alla rendita dopo oltre cinque anni dall'evento assicurato possono in casi eccezionali giustificare un adattamento del guadagno assicurato convenuto al momento dell'infortunio in applicazione per analogia dell'art. 24 cpv. 2 OAINF (modifica di giurisprudenza; consid. 9.3.8).
25. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva) gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 5 et 15 LAA; art. 24 al. 2 et art. 138 OLAA; adaptation du gain assuré en cas de début du droit à la rente retardé dans l'assurance facultative. La différence notable et durable entre le gain assuré convenu au moment de la survenance de l'accident et le revenu soumis à cotisation AVS établi, un passage de l'assurance-accidents facultative à l'assurance-accidents obligatoire après le recouvrement d'une capacité de travail complète et une naissance du droit à la rente plus de cinq ans après l'événement assuré peuvent exceptionnellement fonder une adaptation du revenu qui a précédé l'accident en application analogique de l'art. 24 al. 2 OLAA (changement de jurisprudence; consid. 9.3.8).
Art. 5 e 15 LAINF; art. 24 cpv. 2 e art. 138 OAINF; adattamento del guadagno assicurato in caso di inizio ritardato della rendita nell'assicurazione facoltativa. La differenza rilevante e durevole tra il guadagno assicurato convenuto al momento dell'insorgenza dell'infortunio e il reddito soggetto a contributi AVS, un passaggio dall'assicurazione contro gli infortuni facoltativa all'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria dopo avere ritrovato la piena capacità lavorativa e l'insorgenza del diritto alla rendita dopo oltre cinque anni dall'evento assicurato possono in casi eccezionali giustificare un adattamento del guadagno assicurato convenuto al momento dell'infortunio in applicazione per analogia dell'art. 24 cpv. 2 OAINF (modifica di giurisprudenza; consid. 9.3.8).