Art. 16 cpv. 1, seconda frase, LAVS; art. 53 cpv. 1 LPGA in relazione all'art. 67 PA; perenzione del diritto di fissare i contributi dopo una procedura fiscale (procedura di sottrazione d'imposta). Il legislatore federale ha previsto all'art. 16 cpv. 1 LAVS una norma speciale che consente all'organo d'esecuzione dell'AVS di fissare i contributi AVS/AI nelle situazioni menzionate fino a un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Questo termine può superare i dieci anni (dalla decisione iniziale di fissazione dei contributi), a seconda delle circostanze; il termine assoluto di dieci anni per procedere a una revisione processuale nel senso dell'art. 53 cpv. 1 LPGA e 67 PA non cambia nulla (consid. 5).
24. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause GastroSocial Caisse de compensation contre A. (recours en matière de droit public)
Art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS; art. 53 al. 1 LPGA en lien avec l'art. 67 PA; péremption du droit de fixer les cotisations ensuite d'une procédure fiscale (procédure de soustraction d'impôt). Le législateur fédéral a prévu à l'art. 16 al. 1 LAVS une règle spéciale permettant à l'organe d'exécution de la LAVS de fixer les cotisations AVS/AI dans les situations mentionnées jusqu'à un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Ce délai peut excéder dix ans (depuis la décision initiale de fixation des cotisations), selon les circonstances; le délai absolu de dix ans pour procéder à une révision procédurale au sens des art. 53 al. 1 LPGA et 67 PA n'y change rien (consid. 5).
Art. 16 cpv. 1, seconda frase, LAVS; art. 53 cpv. 1 LPGA in relazione all'art. 67 PA; perenzione del diritto di fissare i contributi dopo una procedura fiscale (procedura di sottrazione d'imposta). Il legislatore federale ha previsto all'art. 16 cpv. 1 LAVS una norma speciale che consente all'organo d'esecuzione dell'AVS di fissare i contributi AVS/AI nelle situazioni menzionate fino a un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Questo termine può superare i dieci anni (dalla decisione iniziale di fissazione dei contributi), a seconda delle circostanze; il termine assoluto di dieci anni per procedere a una revisione processuale nel senso dell'art. 53 cpv. 1 LPGA e 67 PA non cambia nulla (consid. 5).