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BGE 148 V 162

Art. 10c cpv. 2 dell'ordinanza del 20 marzo 2020 sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19; ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; "stato all'8 ottobre 2020"); indennità per perdita di guadagno dovuta al coronavirus, diritto applicabile in caso di situazioni fattuali durevoli, non ancora concluse al momento del cambiamento di legislazione; norma di conflitto. La perdita di guadagno nel contesto dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno costituisce una situazione che perdura nel tempo, non ancora terminata, senza unità materiale. I principi generali sul diritto applicabile trovano attuazione nelle fattispecie intertemporali, quando mancano norme di conflitto. Nel caso in rassegna è litigioso il diritto all'indennità di perdita di guadagno a causa del coronavirus, nel senso dell'art. 2 cpv. 3bis in relazione con l'art. 5 cpv. 2 seconda frase dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, fatto valere nell'agosto 2020 per il periodo dopo il 17 marzo 2020. La decisione su opposizione è stata resa il 26 novembre 2020. L'art. 10c cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ("stato all'8 ottobre 2020") è decisivo nell'ambito delle norme di conflitto di diritto intertemporale. Questa disposizione limita il diritto a un'indennità di perdita di guadagno a causa del coronavirus che deriva dall'ordinanza di necessità per il periodo di tempo fino al 16 settembre 2020. Il diritto alla prestazione deve di conseguenza essere esaminato in concreto solo considerando l'ambito temporale di validità e di applicazione dell'ordinanza di necessità nelle sue versioni in vigore fino al 16 settembre 2020 (consid. 3.2).

28 giugno 2022·Volume 148·V·Dossier: 9C_390/2021·4 visualizzazioni
DE

14. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Ausgleichskasse des Kantons Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 10c al. 2 de l'ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19; ordonnance sur les pertes de gain COVID-19; "état le 8 octobre 2020"); allocations pour perte de gain due au coronavirus, droit applicable en cas d'état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation; règle de conflit. Les pertes de gain de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 constituent un état de choses durable, non encore révolu, sans unité matérielle. En l'absence d'une règle de conflit, les principes généraux en matière de changement de droit et de droit transitoire sont applicables. Est en l'espèce litigieux le droit à une allocation pour perte de gain due au coronavirus au sens de l'art. 2 al. 3bis, en lien avec l'art. 5 al. 2, 2e phrase, de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 invoqué en août 2020 pour la période courant dès le 17 mars 2020. La décision sur opposition a été rendue le 26 novembre 2020. Dans la présente constellation, l'art. 10c al. 2 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 ("état le 8 octobre 2020") est déterminant du point de vue des règles de conflit de droit intertemporel. Cette disposition limite le droit à une allocation pour perte de gain due au coronavirus découlant de l'ordonnance de nécessité jusqu'au 16 septembre 2020. Le droit à la prestation doit par conséquent être examiné in concreto uniquement en tenant compte des champs matériel et temporel de l'ordonnance de nécessité dans ses versions en vigueur jusqu'au 16 septembre 2020 (consid. 3.2).

IT

Art. 10c cpv. 2 dell'ordinanza del 20 marzo 2020 sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19; ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; "stato all'8 ottobre 2020"); indennità per perdita di guadagno dovuta al coronavirus, diritto applicabile in caso di situazioni fattuali durevoli, non ancora concluse al momento del cambiamento di legislazione; norma di conflitto. La perdita di guadagno nel contesto dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno costituisce una situazione che perdura nel tempo, non ancora terminata, senza unità materiale. I principi generali sul diritto applicabile trovano attuazione nelle fattispecie intertemporali, quando mancano norme di conflitto. Nel caso in rassegna è litigioso il diritto all'indennità di perdita di guadagno a causa del coronavirus, nel senso dell'art. 2 cpv. 3bis in relazione con l'art. 5 cpv. 2 seconda frase dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, fatto valere nell'agosto 2020 per il periodo dopo il 17 marzo 2020. La decisione su opposizione è stata resa il 26 novembre 2020. L'art. 10c cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ("stato all'8 ottobre 2020") è decisivo nell'ambito delle norme di conflitto di diritto intertemporale. Questa disposizione limita il diritto a un'indennità di perdita di guadagno a causa del coronavirus che deriva dall'ordinanza di necessità per il periodo di tempo fino al 16 settembre 2020. Il diritto alla prestazione deve di conseguenza essere esaminato in concreto solo considerando l'ambito temporale di validità e di applicazione dell'ordinanza di necessità nelle sue versioni in vigore fino al 16 settembre 2020 (consid. 3.2).

Vedi sentenza: 9C 390/2021: Erwerbersatzordnung
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