Imposta per la difesa nazionale. La sottrazione che un "rappresentante contrattuale" ha commesso all'atto della compilazione del modulo per la dichiarazione d'imposta è imputata al contribuente, a meno che questi provi di non essere stato in condizione di impedire l'atto o di revocarne gli effetti (art. 130 cpv. 3 DIN). Caso di un contribuente che ha personalmente firmato e consegnato la dichiarazione allestita dal mandatario.
58. Auszug aus dem Urteil vom 15. November 1963 i.S. Eidg. Steuerverwaltung gegen X. und Steuerrekurskommission des Kantons Schwyz.
Impôt pour la défense nationale: La soustraction qu'un "représentant contractuel" a commise lorsqu'il a rempli la déclaration d'impôt est imputée au contribuable, à moins que celui-ci ne prouve qu'il n'aurait pas été en mesure d'empêcher l'acte ou d'en faire disparaître les effets (art. 130 al. 3 AIN). Cas d'un contribuable qui a lui-même signé et déposé la déclaration remplie par le mandataire.
Imposta per la difesa nazionale. La sottrazione che un "rappresentante contrattuale" ha commesso all'atto della compilazione del modulo per la dichiarazione d'imposta è imputata al contribuente, a meno che questi provi di non essere stato in condizione di impedire l'atto o di revocarne gli effetti (art. 130 cpv. 3 DIN). Caso di un contribuente che ha personalmente firmato e consegnato la dichiarazione allestita dal mandatario.