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BGE 89 I 381

Garanzia della proprietà. Espropriazione materiale. Piano regolatore cantonale che istituisce un divieto di costruzione in una zona lacuale a scopo di protezione del paesaggio. Decisione dell'autorità cantonale di reiezione di una domanda di indennità presentata da un proprietario interessato. 1. Il Tribunale federale esamina liberamente se un proprietario è oggetto di un'espropriazione materiale (consid. 1). 2. Nozione di espropriazione materiale. Qualora una particella sia gravata solo parzialmente da un divieto assoluto di costruire, la questione di un'eventuale espropriazione materiale deve essere risolta tenendo conto solo della parte gravata dal divieto assoluto di costruire oppure prendendo in considerazione l'intero fondo (consid. 2)? 3. Esame di un caso particolare in cui un proprietario è vittima di un'espropriazione materiale. Obbligo per lo Stato di risarcire, in una forma o nell'altra, il proprietario in tal modo leso (consid. 3 e 4).

16 novembre 2007·Volume 89·I·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

55. Arrêt du 6 novembre 1963 dans la cause Chappuis contre Conseil d'Etat du Canton de Vaud.

FR

Garantie de la propriété. Expropriation matérielle. Plan d'extension cantonal créant une zone d'interdiction de construire autour d'un lac en vue de protéger le site. Décision de l'autorité cantonale rejetant une demande d'indemnité présentée par un propriétaire. 1. Le Tribunal fédéral recherche librement si un propriétaire est l'objet d'une expropriation matérielle (consid. 1). 2. Notion de l'expropriation matérielle. Lorsqu'une parcelle n'est frappée qu'en partie d'une interdiction totale de bâtir, faut-il examiner la question d'une éventuelle expropriation matérielle au regard de la seule zone grevée de la défense absolue de construire ou en prenant en considération le fonds tout entier (consid. 2)? 3. Examen d'un cas particulier où un propriétaire est victime d'une expropriation matérielle. Obligation pour l'Etat de dédommager sous une forme ou sous une autre le propriétaire ainsi atteint (consid. 3 et 4).

IT

Garanzia della proprietà. Espropriazione materiale. Piano regolatore cantonale che istituisce un divieto di costruzione in una zona lacuale a scopo di protezione del paesaggio. Decisione dell'autorità cantonale di reiezione di una domanda di indennità presentata da un proprietario interessato. 1. Il Tribunale federale esamina liberamente se un proprietario è oggetto di un'espropriazione materiale (consid. 1). 2. Nozione di espropriazione materiale. Qualora una particella sia gravata solo parzialmente da un divieto assoluto di costruire, la questione di un'eventuale espropriazione materiale deve essere risolta tenendo conto solo della parte gravata dal divieto assoluto di costruire oppure prendendo in considerazione l'intero fondo (consid. 2)? 3. Esame di un caso particolare in cui un proprietario è vittima di un'espropriazione materiale. Obbligo per lo Stato di risarcire, in una forma o nell'altra, il proprietario in tal modo leso (consid. 3 e 4).

Vedi originale(bger.ch) →