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BGE 148 III 420

Art. 38 CLug, art. 250 cpv. 2 LEF, art. 148 cpv. 1 LDIP; decisione straniera dichiarata esecutiva, azione di contestazione della graduatoria promossa contro un altro creditore, eccezione di prescrizione. Nella procedura di contestazione della graduatoria promossa contro un altro creditore, l'attore può, al posto del fallito, eccepire nei confronti di decisioni straniere la successiva prescrizione. La prescrizione di un credito accertato in una decisione è regolata dal diritto dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata, indipendentemente dal fatto che nel diritto estero - nel caso concreto inglese - la prescrizione sia di natura sostanziale o procedurale (consid. 3).

29 marzo 2023·Volume 148·III·Dossier: 5A_110/2021·4 visualizzazioni
DE

50. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Bank B. (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Art. 38 CL, art. 250 al. 2 LP, art. 148 al. 1 LDIP; jugement étranger déclaré exécutoire, action en contestation de l'état de collocation, exception de prescription. Dans un procès en contestation de la collocation d'un autre intervenant, le demandeur peut soulever a posteriori, à la place du failli, l'exception de prescription contre des jugements étrangers. La prescription d'une créance qui a été constatée dans un jugement étranger est régie par le droit de l'Etat où le jugement a été rendu, indépendamment du fait que, dans le droit étranger - anglais dans le cas concret -, la prescription soit de nature matérielle ou procédurale (consid. 3).

IT

Art. 38 CLug, art. 250 cpv. 2 LEF, art. 148 cpv. 1 LDIP; decisione straniera dichiarata esecutiva, azione di contestazione della graduatoria promossa contro un altro creditore, eccezione di prescrizione. Nella procedura di contestazione della graduatoria promossa contro un altro creditore, l'attore può, al posto del fallito, eccepire nei confronti di decisioni straniere la successiva prescrizione. La prescrizione di un credito accertato in una decisione è regolata dal diritto dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata, indipendentemente dal fatto che nel diritto estero - nel caso concreto inglese - la prescrizione sia di natura sostanziale o procedurale (consid. 3).

Vedi sentenza: 5A 110/2021: Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
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