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BGE 148 III 95

Art. 9 Cost.; art. 229, 276 e 317 CPC; art. 176 CC; delimitazione delle competenze tra il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale e il giudice del divorzio; presa in considerazione nella procedura a tutela dell'unione coniugale, conformemente alle regole concernenti i nova della procedura civile, di fatti sorti dopo la litispendenza della procedura di divorzio. Conferma della giurisprudenza sulla delimitazione delle competenze tra il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale e il giudice del divorzio: il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale adotta i provvedimenti necessari fino alla litispendenza della procedura di divorzio, i quali rimangono in vigore fino a una eventuale successiva modifica (consid. 4.2). Anche se la procedura di divorzio è introdotta mentre la procedura a tutela dell'unione coniugale è pendente, il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale conduce il processo aperto dinanzi a lui in modo ordinario fino alla sua conclusione, tenendo cioè conto di tutti i fatti ammissibili ai sensi dell'art. 229 CPC (e eventualmente dell'art. 317 CPC). Sapere se tali fatti sono sorti prima o dopo la litispendenza della procedura di divorzio è irrilevante (consid. 4.3-4.6). La presa in considerazione di tali fatti soltanto nella procedura di divorzio è arbitraria (consid. 4.7 e 4.8).

1 giugno 2022·Volume 148·III·Dossier: 5A_294/2021·2 visualizzazioni
DE

13. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen B. (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Art. 9 Cst.; art. 229, 276 et 317 CPC; art. 176 CC; délimitation des compétences entre le juge des mesures protectrices de l'union conjugale et le juge du divorce; prise en compte dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, conformément à la réglementation des nova dans la procédure civile, de faits survenus après la litispendance de la procédure de divorce. Confirmation de la jurisprudence délimitant les compétences entre le juge des mesures protectrices de l'union conjugale et le juge du divorce: le juge des mesures protectrices de l'union conjugale prend les mesures nécessaires jusqu'à la litispendance de la procédure de divorce, ces mesures restant en force jusqu'à une éventuelle modification ultérieure (consid. 4.2). Même si la procédure de divorce est introduite alors que la procédure de mesures protectrices est pendante, le juge des mesures protectrices mène la procédure ouverte devant lui de manière ordinaire jusqu'à son terme, c'est-à-dire en tenant compte de tous les faits remplissant les conditions de l'art. 229 CPC (et cas échéant de l'art. 317 CPC). La question de savoir si ces faits se sont produits avant ou après la litispendance de la procédure de divorce est sans pertinence (consid. 4.3-4.6). La prise en compte de tels faits seulement dans le cadre de la procédure de divorce est arbitraire (consid. 4.7 et 4.8).

IT

Art. 9 Cost.; art. 229, 276 e 317 CPC; art. 176 CC; delimitazione delle competenze tra il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale e il giudice del divorzio; presa in considerazione nella procedura a tutela dell'unione coniugale, conformemente alle regole concernenti i nova della procedura civile, di fatti sorti dopo la litispendenza della procedura di divorzio. Conferma della giurisprudenza sulla delimitazione delle competenze tra il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale e il giudice del divorzio: il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale adotta i provvedimenti necessari fino alla litispendenza della procedura di divorzio, i quali rimangono in vigore fino a una eventuale successiva modifica (consid. 4.2). Anche se la procedura di divorzio è introdotta mentre la procedura a tutela dell'unione coniugale è pendente, il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale conduce il processo aperto dinanzi a lui in modo ordinario fino alla sua conclusione, tenendo cioè conto di tutti i fatti ammissibili ai sensi dell'art. 229 CPC (e eventualmente dell'art. 317 CPC). Sapere se tali fatti sono sorti prima o dopo la litispendenza della procedura di divorzio è irrilevante (consid. 4.3-4.6). La presa in considerazione di tali fatti soltanto nella procedura di divorzio è arbitraria (consid. 4.7 e 4.8).

Vedi sentenza: 5A 294/2021: Familienrecht
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