Art. 2 cpv. 1 e art. 4 cpv. 1 LCart; nozione di accordo in materia di concorrenza; privilegio di gruppo; facoltà di imputare degli accordi in materia di concorrenza in seno a un gruppo; comportamento unilaterale di un'impresa. Nozione di accordo in materia di concorrenza nel diritto svizzero e nel diritto europeo; necessità di stabilire a tal riguardo una volontà reciproca e concordante di collaborare tra almeno due imprese indipendenti (consid. 6.2). Il fatto che un'impresa produttrice o distributrice di beni abbia espresso la sua intenzione di impedire ogni importazione parallela verso un determinato Paese non basta a stabilire l'esistenza di un tale accordo (consid. 6.2.2-6.2.5). Applicazione di questo principio al caso di una società di distribuzione svizzera che ha concluso un contratto, che le assicura un'esclusività assoluta per la Svizzera, con la sua società madre (consid. 6.3-6.6).
40. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Diffulivre SA contre Commission de la concurrence COMCO (recours en matière de droit public)
Art. 2 al. 1 et art. 4 al. 1 LCart; notion d'accord en matière de concurrence; privilège de groupe; faculté d'imputer des accords en matière de concurrence au sein d'un groupe; comportement unilatéral d'une entreprise. Notion d'accord en matière de concurrence en droit suisse et en droit européen; nécessité d'établir à cet égard une volonté réciproque et concordante de collaborer entre au moins deux entreprises indépendantes (consid. 6.2). Le fait qu'une entreprise productrice ou distributrice de biens ait exprimé son intention d'empêcher toute importation parallèle vers un pays donné ne suffit pas à établir l'existence d'un tel accord (consid. 6.2.2-6.2.5). Application de ce principe au cas d'une société de distribution suisse ayant conclu un contrat lui assurant une exclusivité absolue pour la Suisse avec sa société mère (consid. 6.3-6.6).
Art. 2 cpv. 1 e art. 4 cpv. 1 LCart; nozione di accordo in materia di concorrenza; privilegio di gruppo; facoltà di imputare degli accordi in materia di concorrenza in seno a un gruppo; comportamento unilaterale di un'impresa. Nozione di accordo in materia di concorrenza nel diritto svizzero e nel diritto europeo; necessità di stabilire a tal riguardo una volontà reciproca e concordante di collaborare tra almeno due imprese indipendenti (consid. 6.2). Il fatto che un'impresa produttrice o distributrice di beni abbia espresso la sua intenzione di impedire ogni importazione parallela verso un determinato Paese non basta a stabilire l'esistenza di un tale accordo (consid. 6.2.2-6.2.5). Applicazione di questo principio al caso di una società di distribuzione svizzera che ha concluso un contratto, che le assicura un'esclusività assoluta per la Svizzera, con la sua società madre (consid. 6.3-6.6).