Art. 16c cpv. 2 lett. a e art. 16cbis cpv. 2 LCStr; durata di un divieto di condurre pronunciato all'estero quale limite superiore per la durata della revoca della licenza di condurre svizzera. Se la persona interessata non figura nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC), la durata di un divieto di condurre pronunciato all'estero costituisce il limite superiore per la revoca della licenza di condurre ordinata in Svizzera sulla base della stessa infrazione alle norme della circolazione stradale. Di questo privilegio beneficiano comunque solo gli autori primari propriamente detti che non figurano nel sistema SIAC, vale a dire che non hanno nessuna iscrizione, rilevante o meno sotto il profilo del sistema a cascata. Per gli autori recidivi, il sistema a cascata si applica senza riguardo per il limite superiore quando la nuova infrazione commessa all'estero è avvenuta entro i corrispondenti termini legali; se ciò non è il caso, una revoca deve essere pronunciata in caso di recidiva prescindendo dal privilegio legale fuori del sistema a cascata (consid. 3 e 4).
39. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Strassenverkehrsamt des Kantons Aargau (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 16c al. 2 let. a et art. 16cbis al. 2 LCR; durée d'une interdiction de conduire prononcée à l'étranger comme limite supérieure pour la durée du retrait du permis de conduire en Suisse. Lorsque la personne concernée ne figure pas dans le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC), la durée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger constitue la limite supérieure du retrait du permis de conduire ordonné en Suisse en raison de la même infraction aux règles de la circulation routière. Ce privilège ne doit profiter qu'aux délinquant(e)s primaires proprement dits qui n'ont aucun antécédent, pertinent ou non au regard du système des cascades. Pour les récidivistes, le système des cascades s'applique sans égard à la limite supérieure lorsque la nouvelle infraction commise à l'étranger est intervenue dans les délais légaux correspondants; si tel n'est pas le cas, un retrait doit être prononcé en cas de récidive en faisant abstraction du privilège légal et du système des cascades (consid. 3 et 4).
Art. 16c cpv. 2 lett. a e art. 16cbis cpv. 2 LCStr; durata di un divieto di condurre pronunciato all'estero quale limite superiore per la durata della revoca della licenza di condurre svizzera. Se la persona interessata non figura nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC), la durata di un divieto di condurre pronunciato all'estero costituisce il limite superiore per la revoca della licenza di condurre ordinata in Svizzera sulla base della stessa infrazione alle norme della circolazione stradale. Di questo privilegio beneficiano comunque solo gli autori primari propriamente detti che non figurano nel sistema SIAC, vale a dire che non hanno nessuna iscrizione, rilevante o meno sotto il profilo del sistema a cascata. Per gli autori recidivi, il sistema a cascata si applica senza riguardo per il limite superiore quando la nuova infrazione commessa all'estero è avvenuta entro i corrispondenti termini legali; se ciò non è il caso, una revoca deve essere pronunciata in caso di recidiva prescindendo dal privilegio legale fuori del sistema a cascata (consid. 3 e 4).