Art. 8 lett. a allegato C in relazione con l'art. 1 lett. d allegato C della Convenzione del 26 giugno 1990 relativa all'ammissione temporanea (Convenzione di Istanbul); art. 9 cpv. 1 e cpv. 2 LD; art. 34 cpv. 1 OD; divieto di cabotaggio; trasporto di semi-rimorchi vuoti da parte di motrici straniere all'interno della Svizzera. Basi legali (consid. 3). Litigiosa è la questione a sapere se la presa a carico di un semi-rimorchio nuovo e vuoto, immatricolato e sdoganato in Svizzera, da parte di una motrice straniera non sdoganata né imposta in Svizzera, il susseguente trasporto di questo semirimorchio vuoto all'interno della Svizzera e il deposito di questo semirimorchio vuoto in un altro luogo della Svizzera rientra nel divieto di cabotaggio (consid. 4). Questa fattispecie costituisce un cabotaggio vietato (consid. 5).
37. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. AG, B. GmbH und C. Sàrl gegen Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 8 let. a annexe C en relation avec l'art. 1 let. d annexe C de la Convention du 26 juin 1990 relative à l'admission temporaire (Convention d'Istanbul); art. 9 al. 1 et al. 2 LD; art. 34 al. 1 OD; interdiction de cabotage; transport de semi-remorques vides par des tracteurs routiers étrangers à l'intérieur de la Suisse. Bases légales (consid. 3). Est contestée la question de savoir si la prise en charge d'une semi-remorque neuve et vide, immatriculée et dédouanée en Suisse, par un tracteur routier étranger non dédouané ni imposé en Suisse, le transport subséquent de cette semi-remorque vide à l'intérieur de la Suisse et le dépôt de celle-ci à un autre endroit en Suisse relève de l'interdiction de cabotage (consid. 4). Cet état de fait représente un cabotage interdit (consid. 5).
Art. 8 lett. a allegato C in relazione con l'art. 1 lett. d allegato C della Convenzione del 26 giugno 1990 relativa all'ammissione temporanea (Convenzione di Istanbul); art. 9 cpv. 1 e cpv. 2 LD; art. 34 cpv. 1 OD; divieto di cabotaggio; trasporto di semi-rimorchi vuoti da parte di motrici straniere all'interno della Svizzera. Basi legali (consid. 3). Litigiosa è la questione a sapere se la presa a carico di un semi-rimorchio nuovo e vuoto, immatricolato e sdoganato in Svizzera, da parte di una motrice straniera non sdoganata né imposta in Svizzera, il susseguente trasporto di questo semirimorchio vuoto all'interno della Svizzera e il deposito di questo semirimorchio vuoto in un altro luogo della Svizzera rientra nel divieto di cabotaggio (consid. 4). Questa fattispecie costituisce un cabotaggio vietato (consid. 5).