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BGE 148 II 465

Art. 86 della legge sanitaria ginevrina del 7 aprile 2006 (LS/GE); art. 17 della legge ginevrina del 7 aprile 2006 concernente la commissione di vigilanza sulle professioni sanitarie e i diritti dei pazienti (LComPS/GE); art. 19 e 22 della legge ginevrina del 12 settembre 1985 sulla procedura amministrativa (LPA/GE); denuncia, da parte di un ospedale, di un medico indipendente per dei trattamenti inadeguati nei confronti di una paziente; inchiesta disciplinare; rifiuto da parte del medico di chiedere la liberazione dal segreto professionale; obbligo di collaborazione delle parti. Non è arbitrario imporre al medico l'obbligo di collaborare, previsto dal diritto procedurale cantonale, nell'ambito di un'inchiesta disciplinare. Nel caso concreto, è in maniera sostenibile che l'autorità di vigilanza si è pronunciata unicamente sulla base dei fatti contenuti nel dossier della paziente allestito dall'ospedale, siccome il medico non ha chiesto la liberazione dal segreto professionale né ha collaborato all'accertamento dei fatti (consid. 8).

15 marzo 2023·Volume 148·II·Dossier: 2C_845/2021·5 visualizzazioni
DE

35. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève (recours en matière de droit public)

FR

Art. 86 LS/GE; art. 17 LComPS/GE; art. 19 et 22 LPA/GE; dénonciation d'une médecin indépendante, par un hôpital, pour traitements inappropriés envers une patiente; enquête disciplinaire; refus de la médecin de requérir la levée du secret professionnel; devoir de collaboration des parties. Il n'est pas arbitraire d'imposer au médecin l'obligation de collaborer, prévue par le droit cantonal de procédure, dans le cadre d'une enquête disciplinaire. En l'espèce, l'autorité de surveillance a, de façon soutenable, statué uniquement sur la base des faits contenus dans le dossier de la patiente établi par l'hôpital, la médecin n'ayant pas demandé la levée du secret professionnel et n'ayant pas collaboré à l'établissement des faits (consid. 8).

IT

Art. 86 della legge sanitaria ginevrina del 7 aprile 2006 (LS/GE); art. 17 della legge ginevrina del 7 aprile 2006 concernente la commissione di vigilanza sulle professioni sanitarie e i diritti dei pazienti (LComPS/GE); art. 19 e 22 della legge ginevrina del 12 settembre 1985 sulla procedura amministrativa (LPA/GE); denuncia, da parte di un ospedale, di un medico indipendente per dei trattamenti inadeguati nei confronti di una paziente; inchiesta disciplinare; rifiuto da parte del medico di chiedere la liberazione dal segreto professionale; obbligo di collaborazione delle parti. Non è arbitrario imporre al medico l'obbligo di collaborare, previsto dal diritto procedurale cantonale, nell'ambito di un'inchiesta disciplinare. Nel caso concreto, è in maniera sostenibile che l'autorità di vigilanza si è pronunciata unicamente sulla base dei fatti contenuti nel dossier della paziente allestito dall'ospedale, siccome il medico non ha chiesto la liberazione dal segreto professionale né ha collaborato all'accertamento dei fatti (consid. 8).

Vedi sentenza: 2C 845/2021: Santé & sécurité sociale
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