Art. 25 par. 3 lett. c CDI CH-PE; assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; segreto commerciale o industriale; portata della Convenzione. Conformemente all'art. 25 par. 3 lett. c CDI CH-PE, lo Stato richiesto non ha in particolare l'obbligo di fornire informazioni verosimilmente pertinenti, che comporterebbero la rivelazione di un segreto commerciale o industriale o di un metodo commerciale. La nozione di segreto che figura in questa disposizione è una nozione convenzionale, autonoma rispetto al diritto interno e che va interpretata in modo piuttosto restrittivo. In relazione a informazioni che comporterebbero la rivelazione di un segreto commerciale o industriale o di un metodo commerciale, si tratta di permettere allo Stato richiesto di premunirsi contro un uso abusivo dello scambio di informazioni a dei fini di spionaggio economico e di tenere conto dell'interesse delle persone toccate (consid. 9.3). L'art. 25 par. 3 lett. c CDI CH-PE si limita a permettere allo Stato richiesto di rifiutare di trasmettere delle informazioni che comporterebbero la rivelazione di un segreto, ma non gli vieta di farlo. Un simile divieto può risultare solo dal diritto interno di esecuzione. La LAAF non contiene nessuna disposizione in questo senso. La questione a sapere se occorra considerare l'esistenza di un divieto in relazione a un dovere di protezione che risulta dalla Costituzione può restare aperta siccome, nella fattispecie, le informazioni destinate a essere trasmesse non rivelano nessun segreto commerciale o industriale o metodo commerciale (consid. 9.4 e 9.5).
25. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. S.R.L. et B.B. SA contre Administration fédérale des contributions (recours en matière de droit public)
Art. 25 par. 3 let. c CDI CH-PE; assistance administrative internationale en matière fiscale; secret commercial ou industriel; portée de la Convention. Conformément à l'art. 25 par. 3 let. c CDI CH-PE, l'Etat requis n'a notamment pas l'obligation de fournir des renseignements vraisemblablement pertinents qui révéleraient un secret commercial ou industriel ou un procédé commercial. La notion de secret figurant dans cette disposition est une notion conventionnelle, autonome par rapport au droit interne et qui doit être interprétée de manière plutôt restrictive. S'agissant des renseignements qui révéleraient un secret commercial ou industriel ou un procédé commercial, il s'agit de permettre à l'Etat requis de se prémunir contre une utilisation abusive de l'échange de renseignements à des fins d'espionnage économique et de tenir compte de l'intérêt des personnes concernées (consid. 9.3). L'art. 25 par. 3 let. c CDI CH-PE se limite à permettre à l'Etat requis de refuser de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret, mais ne lui interdit pas de le faire. Une telle interdiction ne peut ressortir que du droit interne d'exécution. La LAAF ne contient aucune disposition en ce sens. Le point de savoir s'il faut considérer qu'il existe une interdiction liée à un devoir de protection découlant de la Constitution peut rester ouvert, puisqu'en l'occurrence, les renseignements destinés à être transmis ne révèlent aucun secret commercial ou industriel ni aucun procédé commercial (consid. 9.4 et 9.5).
Art. 25 par. 3 lett. c CDI CH-PE; assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; segreto commerciale o industriale; portata della Convenzione. Conformemente all'art. 25 par. 3 lett. c CDI CH-PE, lo Stato richiesto non ha in particolare l'obbligo di fornire informazioni verosimilmente pertinenti, che comporterebbero la rivelazione di un segreto commerciale o industriale o di un metodo commerciale. La nozione di segreto che figura in questa disposizione è una nozione convenzionale, autonoma rispetto al diritto interno e che va interpretata in modo piuttosto restrittivo. In relazione a informazioni che comporterebbero la rivelazione di un segreto commerciale o industriale o di un metodo commerciale, si tratta di permettere allo Stato richiesto di premunirsi contro un uso abusivo dello scambio di informazioni a dei fini di spionaggio economico e di tenere conto dell'interesse delle persone toccate (consid. 9.3). L'art. 25 par. 3 lett. c CDI CH-PE si limita a permettere allo Stato richiesto di rifiutare di trasmettere delle informazioni che comporterebbero la rivelazione di un segreto, ma non gli vieta di farlo. Un simile divieto può risultare solo dal diritto interno di esecuzione. La LAAF non contiene nessuna disposizione in questo senso. La questione a sapere se occorra considerare l'esistenza di un divieto in relazione a un dovere di protezione che risulta dalla Costituzione può restare aperta siccome, nella fattispecie, le informazioni destinate a essere trasmesse non rivelano nessun segreto commerciale o industriale o metodo commerciale (consid. 9.4 e 9.5).