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BGE 148 I 286

Art. 8 cpv. 1 e art. 127 cpv. 2 Cost.; art. 7 cpv. 1 LAID; "freno dell'impatto del valore locativo"; controllo astratto dell'art. 20 cpv. 4 della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 (LT/TI) secondo cui, in presenza di una sostanza imponibile inferiore a 500'000 franchi e su richiesta del contribuente, il valore locativo imponibile può ammontare al massimo al 30 % delle entrate in contanti. La tassazione del valore locativo è giustificata dalla necessità di rispettare l'art. 8 cpv. 1 Cost. e l'art. 127 cpv. 2 Cost. In particolare, mira a garantire una parità di trattamento tra persone che vivono in un immobile di loro proprietà e inquilini. A tal fine, il limite al di sotto del quale non è lecito andare in materia di imposta cantonale è costituito dal 60 % del valore di mercato e va rispettato in ogni singolo caso (consid. 4). Constatazione della violazione degli art. 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. nonché dell'art. 7 cpv. 1 LAID, siccome l'art. 20 cpv. 4 LT/TI non si riferisce al criterio del valore di mercato, bensì a una percentuale delle "entrate in contanti", e nemmeno contiene una riserva riguardo alla necessità di rispettare la soglia minima del 60 % indicata dalla giurisprudenza (consid. 5).

7 marzo 2023·Volume 148·I·Dossier: 2C_605/2021·3 visualizzazioni
DE

19. Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa A. e B. contro Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino (ricorso in materia di diritto pubblico)

FR

Art. 8 al. 1 et art. 127 al. 2 Cst.; art. 7 al. 1 LHID; "frein à l'impact de la valeur locative"; contrôle abstrait de l'art. 20 al. 4 de la loi fiscale tessinoise du 21 juin 1994 (LF/TI), selon lequel, lorsque la fortune imposable est inférieure à 500'000 francs et à la demande du contribuable, la valeur locative imposable s'élève au maximum à 30 % des "recettes en espèces". L'imposition de la valeur locative se justifie par la nécessité de respecter les articles 8 al. 1 et 127 al. 2 Cst. Elle vise notamment à assurer l'égalité de traitement entre les personnes vivant dans un immeuble dont elles sont les propriétaires et les locataires. A cet effet, la limite en dessous de laquelle il n'est pas permis de descendre en matière d'impôt cantonal est de 60 % de la valeur du marché et doit être respectée dans tous les cas (consid. 4). Constatation de la violation des art. 8 al. 1 et 127 al. 2 Cst. ainsi que de l'art. 7 al. 1 LIFD dans la mesure où l'art. 20 al. 4 LF/TI ne se réfère pas au critère de la valeur locative, mais à un pourcentage des "recettes en espèces", et ne contient pas non plus de réserve sur la nécessité de respecter le seuil minimal de 60 % exigé par la jurisprudence (consid. 5).

IT

Art. 8 cpv. 1 e art. 127 cpv. 2 Cost.; art. 7 cpv. 1 LAID; "freno dell'impatto del valore locativo"; controllo astratto dell'art. 20 cpv. 4 della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 (LT/TI) secondo cui, in presenza di una sostanza imponibile inferiore a 500'000 franchi e su richiesta del contribuente, il valore locativo imponibile può ammontare al massimo al 30 % delle entrate in contanti. La tassazione del valore locativo è giustificata dalla necessità di rispettare l'art. 8 cpv. 1 Cost. e l'art. 127 cpv. 2 Cost. In particolare, mira a garantire una parità di trattamento tra persone che vivono in un immobile di loro proprietà e inquilini. A tal fine, il limite al di sotto del quale non è lecito andare in materia di imposta cantonale è costituito dal 60 % del valore di mercato e va rispettato in ogni singolo caso (consid. 4). Constatazione della violazione degli art. 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. nonché dell'art. 7 cpv. 1 LAID, siccome l'art. 20 cpv. 4 LT/TI non si riferisce al criterio del valore di mercato, bensì a una percentuale delle "entrate in contanti", e nemmeno contiene una riserva riguardo alla necessità di rispettare la soglia minima del 60 % indicata dalla giurisprudenza (consid. 5).

Vedi sentenza: 2C 605/2021: Finanze pubbliche & diritto tributario
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