Art. 29 cpv. 2 Cost.; impugnazione di una decisione di aggiudicazione da parte di più offerenti; effetto inscindibile delle decisioni dell'autorità di ricorso; esigenza di una coordinazione sostanziale. Oggetto del procedimento (consid. 1). Una decisione di aggiudicazione ha un effetto uniforme e inscindibile nei confronti di tutti gli offerenti; se una tale decisione è contestata da più offerenti, le sentenze dell'autorità di ricorso esplicano anche degli effetti inscindibili, ciò che impone una loro coordinazione (consid. 4.1 e 4.2). Una coordinazione formale nel senso della congiunzione delle procedure non è obbligatoria; una coordinazione sostanziale è invece in ogni caso necessaria (consid. 4.3). In questo senso dev'essere garantita una coordinazione temporale dei giudizi resi dall'autorità di ricorso (consid. 4.3.1); inoltre devono essere salvaguardati i diritti procedurali di tutti gli offerenti che partecipano ai differenti procedimenti (consid. 4.3.2); infine, l'autorità di ricorso deve pronunciarsi nella stessa composizione nei procedimenti paralleli (consid. 4.3.3).
4. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. F. gegen A. AG, B. sowie K. AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 29 al. 2 Cst.; contestation d'une décision d'adjudication par plusieurs soumissionnaires; effets indivisibles des décisions de l'instance de recours; exigence de coordination matérielle. Objet du litige (consid. 1). Une décision d'adjudication a des effets uniformes et indivisibles à l'égard de tous les soumissionnaires; en cas de contestation d'une telle décision par plusieurs soumissionnaires, les jugements de l'autorité de recours déploient aussi des effets indivisibles, ce qui appelle des décisions coordonnées (consid. 4.1 et 4.2). Une coordination formelle au sens d'une unification des procédures n'est certes pas impérative; une coordination matérielle est cependant nécessaire dans tous les cas (consid. 4.3). En ce sens, il doit être garanti que les décisions sur recours soient rendues de manière coordonnée dans le temps (consid. 4.3.1); en outre, les droits procéduraux de tous les soumissionnaires parties aux différentes procédures doivent être sauvegardés (consid. 4.3.2); enfin, les décisions dans les procédures parallèles doivent être rendues dans la même composition (consid. 4.3.3).
Art. 29 cpv. 2 Cost.; impugnazione di una decisione di aggiudicazione da parte di più offerenti; effetto inscindibile delle decisioni dell'autorità di ricorso; esigenza di una coordinazione sostanziale. Oggetto del procedimento (consid. 1). Una decisione di aggiudicazione ha un effetto uniforme e inscindibile nei confronti di tutti gli offerenti; se una tale decisione è contestata da più offerenti, le sentenze dell'autorità di ricorso esplicano anche degli effetti inscindibili, ciò che impone una loro coordinazione (consid. 4.1 e 4.2). Una coordinazione formale nel senso della congiunzione delle procedure non è obbligatoria; una coordinazione sostanziale è invece in ogni caso necessaria (consid. 4.3). In questo senso dev'essere garantita una coordinazione temporale dei giudizi resi dall'autorità di ricorso (consid. 4.3.1); inoltre devono essere salvaguardati i diritti procedurali di tutti gli offerenti che partecipano ai differenti procedimenti (consid. 4.3.2); infine, l'autorità di ricorso deve pronunciarsi nella stessa composizione nei procedimenti paralleli (consid. 4.3.3).