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BGE 148 I 33

Art. 22, art. 36 cpv. 1 e 3, art. 49 Cost.; art. 40 LEp; art. 8 ordinanza COVID-19 situazione particolare; ordinanza COVID-19 del Canton Berna del 4 novembre 2020; limitazione del numero di partecipanti a manifestazioni politiche e della società civile a 15 persone; base legale; proporzionalità. La limitazione del numero di partecipanti a manifestazioni politiche e della società civile a 15 persone comporta una restrizione grave della libertà di riunione (consid. 5.1). Base legale (consid. 5.2-5.5). Portata della libertà di riunione (consid. 6.2 e 6.3). Interesse pubblico (consid. 6.5). Nozione e importanza del principio della proporzionalità (consid. 6.6). Esame della misura nell'ottica della proporzionalità (consid. 7). La limitazione dei contatti interpersonali è adatta a ridurre la trasmissione di virus (consid. 7.5). L'obbligo generalizzato di ottenere un'autorizzazione per le manifestazioni su suolo pubblico permette soluzioni differenziate e di imporre delle condizioni che limitano i rischi di caso in caso. Preso atto di ciò, e considerata la grande importanza sul piano democratico delle manifestazioni, la limitazione del numero di partecipanti a 15 persone appare sproporzionata (consid. 7.7). Inoltre, in relazione a dimostrazioni, la libertà di riunione è limitata a tal punto che è praticamente svuotata del suo contenuto (consid. 7.8). La limitazione della libertà di riunione è incostituzionale (consid. 8).

26 luglio 2022·Volume 148·I·Dossier: 2C_308/2021·2 visualizzazioni
DE

3. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. und Mitb. gegen Regierungsrat des Kantons Bern (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 22, art. 36 al. 1 et 3, art. 49 Cst.; art. 40 LEp; art. 8 ordonnance COVID-19 situation particulière; ordonnance COVID-19 du canton de Berne du 4 novembre 2020; limitation du nombre de participants aux manifestations politiques et de la société civile à 15 personnes; base légale; proportionnalité. La limitation du nombre de participants aux manifestations politiques et de la société civile à 15 personnes constitue une atteinte grave à la liberté de réunion (consid. 5.1). Base légale (consid. 5.2-5.5). Portée de la liberté de réunion (consid. 6.2 et 6.3). Intérêt public (consid. 6.5). Notion et importance du principe de proportionnalité (consid. 6.6). Examen de la mesure sous l'angle de la proportionnalité (consid. 7). La limitation des contacts interpersonnels est de nature à réduire la transmission de virus (consid. 7.5). L'obligation de principe d'obtenir une autorisation préalable pour les manifestations tenues sur le domaine public permet d'adopter des solutions différenciées et d'imposer des conditions limitant les risques au cas par cas. Dans ce contexte, et au vu de la grande importance démocratique des manifestations, la limitation du nombre de participants à 15 personnes apparaît disproportionnée (consid. 7.7). En outre, la liberté de réunion est à ce point limitée s'agissant des manifestations qu'elle en est pratiquement vidée de son contenu (consid. 7.8). L'atteinte à la liberté de réunion s'avère inconstitutionnelle (consid. 8).

IT

Art. 22, art. 36 cpv. 1 e 3, art. 49 Cost.; art. 40 LEp; art. 8 ordinanza COVID-19 situazione particolare; ordinanza COVID-19 del Canton Berna del 4 novembre 2020; limitazione del numero di partecipanti a manifestazioni politiche e della società civile a 15 persone; base legale; proporzionalità. La limitazione del numero di partecipanti a manifestazioni politiche e della società civile a 15 persone comporta una restrizione grave della libertà di riunione (consid. 5.1). Base legale (consid. 5.2-5.5). Portata della libertà di riunione (consid. 6.2 e 6.3). Interesse pubblico (consid. 6.5). Nozione e importanza del principio della proporzionalità (consid. 6.6). Esame della misura nell'ottica della proporzionalità (consid. 7). La limitazione dei contatti interpersonali è adatta a ridurre la trasmissione di virus (consid. 7.5). L'obbligo generalizzato di ottenere un'autorizzazione per le manifestazioni su suolo pubblico permette soluzioni differenziate e di imporre delle condizioni che limitano i rischi di caso in caso. Preso atto di ciò, e considerata la grande importanza sul piano democratico delle manifestazioni, la limitazione del numero di partecipanti a 15 persone appare sproporzionata (consid. 7.7). Inoltre, in relazione a dimostrazioni, la libertà di riunione è limitata a tal punto che è praticamente svuotata del suo contenuto (consid. 7.8). La limitazione della libertà di riunione è incostituzionale (consid. 8).

Vedi sentenza: 2C 308/2021: Gesundheitswesen & soziale Sicherheit
BGE 148 I 33 — Swissrulings