Art. 17 cpv. 1 lett. e e f della legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19; art. 4 cpv. 1 e art. 8f cpv. 1 dell'ordinanza del 20 marzo 2020 sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione); diritto all'indennità per lavoro ridotto di lavoratrici del sesso che esercitano la professione in un sex-club. Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le lavoratrici del sesso che esercitano la professione in Svizzera in un sex-club nell'ambito della procedura di annuncio e che, conseguentemente, sono autorizzate a lavorare soltanto per la durata massima di 90 giorni all'anno per il medesimo club. I rapporti di lavoro in questione non ricadono nel campo di applicazione dell'art. 4 cpv. 1 o dell'art. 8f cpv.1 dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (consid. 3 e 4).
39. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Thurgau gegen A. AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 17 al. 1 let. e et f de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19; art. 4 al. 1 et art. 8f al. 1 de l'ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19) (ordonnance COVID-19 assurance-chômage); droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail des travailleuses du sexe exerçant dans un sex-club. N'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les travailleuses du sexe qui exercent en Suisse dans un sex-club dans le cadre de la procédure d'annonce et qui, en conséquence, ne sont autorisées à travailler que pour une durée maximale de 90 jours par an pour le même club. Les relations de travail en question ne tombent pas sous le coup de l'art. 4 al. 1 ou de l'art. 8f al. 1 de l'ordonnance COVID-19 assurance-chômage (consid. 3 et 4).
Art. 17 cpv. 1 lett. e e f della legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19; art. 4 cpv. 1 e art. 8f cpv. 1 dell'ordinanza del 20 marzo 2020 sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione); diritto all'indennità per lavoro ridotto di lavoratrici del sesso che esercitano la professione in un sex-club. Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le lavoratrici del sesso che esercitano la professione in Svizzera in un sex-club nell'ambito della procedura di annuncio e che, conseguentemente, sono autorizzate a lavorare soltanto per la durata massima di 90 giorni all'anno per il medesimo club. I rapporti di lavoro in questione non ricadono nel campo di applicazione dell'art. 4 cpv. 1 o dell'art. 8f cpv.1 dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (consid. 3 e 4).