Art. 269, art. 269ter, art. 280 lett. b CPP; dispositivo informatico di registrazione della digitazione su una tastiera di un computer ("keylogger") quale apparecchio tecnico di sorveglianza. I dispositivi di registrazione della digitazione su una tastiera ("keylogger") costituiscono di principio apparecchi tecnici di sorveglianza ai sensi dell'art. 280 lett. b CPP. Non si giustifica di operare una differenza tra un dispositivo di registrazione meccanico, rispettivamente fisico, e un dispositivo basato su un programma "keylogger". Per la qualifica di apparecchio ai sensi dell'art. 280 lett. b CPP non è decisiva la natura del dispositivo, bensì la sua modalità d'impiego (consid. 5.1). Mediante un programma "keylogger" possono essere registrate e trasferite soltanto le digitazioni effettuate sulla tastiera. L'intero contenuto delle comunicazioni, possibilmente rilevabile tramite un programma informatico di sorveglianza del tipo "GovWare" (art. 269ter CPP), non può per contro essere intercettato e trasferito. Inoltre, diversamente da un programma di sorveglianza come "GovWare", non viene introdotto un programma informatico in un sistema di trattamento dei dati (consid. 5.2).
43. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen Obergericht des Kantons Zürich, Zwangsmass- nahmengericht (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 269, art. 269ter, art. 280 let. b CPP; dispositif informatique d'enregistrement des frappes sur un clavier ("keylogger") en tant que moyen de surveillance. Les dispositifs d'enregistrement des frappes sur un clavier ("keylogger") sont en principe des moyens de surveillance au sens de l'art. 280 let. b CPP. Il ne se justifie pas de faire de différence entre un dispositif d'enregistrement mécanique, respectivement physique, d'un dispositif informatique d'enregistrement résultant d'un programme de type "keylogger". Pour la qualification d'appareil au sens de l'art. 280 let. b CPP, ce n'est pas la nature, mais la manière dont il est mis en oeuvre qui est décisive (consid. 5.1). Par le biais d'un programme d'enregistrement "keylogger", seules les frappes effectuées sur le clavier peuvent être enregistrées et transférées. En revanche, le contenu de la communication - dont il est possible d'avoir connaissance avec un programme de surveillance de type "Govware" (art. 269ter CPP) - ne peut pas être intercepté et transmis. Contrairement à une surveillance de type "Govware", aucun programme informatique n'est introduit dans le système de traitement des données en cas de surveilance par "keylogger" (consid. 5.2).
Art. 269, art. 269ter, art. 280 lett. b CPP; dispositivo informatico di registrazione della digitazione su una tastiera di un computer ("keylogger") quale apparecchio tecnico di sorveglianza. I dispositivi di registrazione della digitazione su una tastiera ("keylogger") costituiscono di principio apparecchi tecnici di sorveglianza ai sensi dell'art. 280 lett. b CPP. Non si giustifica di operare una differenza tra un dispositivo di registrazione meccanico, rispettivamente fisico, e un dispositivo basato su un programma "keylogger". Per la qualifica di apparecchio ai sensi dell'art. 280 lett. b CPP non è decisiva la natura del dispositivo, bensì la sua modalità d'impiego (consid. 5.1). Mediante un programma "keylogger" possono essere registrate e trasferite soltanto le digitazioni effettuate sulla tastiera. L'intero contenuto delle comunicazioni, possibilmente rilevabile tramite un programma informatico di sorveglianza del tipo "GovWare" (art. 269ter CPP), non può per contro essere intercettato e trasferito. Inoltre, diversamente da un programma di sorveglianza come "GovWare", non viene introdotto un programma informatico in un sistema di trattamento dei dati (consid. 5.2).