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BGE 147 IV 340

Art. 21 e 24 del regolamento (CE) n. 1987/2006 (regolamento SIS II) e del regolamento (UE) 2018/1861; presupposti per la segnalazione di divieti di entrata nel sistema d'informazione Schengen (SIS). L'art. 24 n. 2 lett. a regolamento SIS II non presuppone né una condanna a una pena detentiva di almeno un anno né una condanna per un reato punibile con una pena detentiva non inferiore a un anno. Al riguardo, è sufficiente che la pena massima comminata dalla norma penale corrispondente sia una pena detentiva di un anno o più. Occorre però sempre esaminare, quale ulteriore condizione, se l'interessato rappresenta una minacia per la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico (art. 24 n. 2 regolamento SIS II). Non devono essere poste esigenze troppo elevate per ammettere una simile minaccia. Non è necessario che il comportamento individuale dell'interessato rappresenti "una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società" (consid. 4.4-4.8). Obbligo di motivazione del tribunale e possibilità di sanare un difetto di motivazione dinanzi al Tribunale federale (consid. 4.11).

5 gennaio 2022·Volume 147·IV·Dossier: 6B_1178/2019·3 visualizzazioni
DE

36. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau und B. (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 21 et 24 du Règlement (CE) n° 1987/2006 (Règlement-SIS-II) et Règlement (UE) 2018/1861; conditions d'introduction d'un signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS). L'art. 24, par. 2, point a, du Règlement-SIS-II n'exige pas une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, pas plus que la disposition n'exige une condamnation pour une infraction passible d'une peine privative de liberté minimale d'un an. À cet égard, il suffit que l'infraction correspondante prévoie une peine privative de liberté "plafond" d'un an ou plus. Toutefois, à titre d'exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée représente une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public (art. 24, par. 2, Règlement-SIS-II). Les exigences pour l'acceptation d'une telle menace ne sont pas trop élevées. Il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (consid. 4.4-4.8). Obligation de motivation du tribunal et remède au défaut de motivation devant le Tribunal fédéral (consid. 4.11).

IT

Art. 21 e 24 del regolamento (CE) n. 1987/2006 (regolamento SIS II) e del regolamento (UE) 2018/1861; presupposti per la segnalazione di divieti di entrata nel sistema d'informazione Schengen (SIS). L'art. 24 n. 2 lett. a regolamento SIS II non presuppone né una condanna a una pena detentiva di almeno un anno né una condanna per un reato punibile con una pena detentiva non inferiore a un anno. Al riguardo, è sufficiente che la pena massima comminata dalla norma penale corrispondente sia una pena detentiva di un anno o più. Occorre però sempre esaminare, quale ulteriore condizione, se l'interessato rappresenta una minacia per la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico (art. 24 n. 2 regolamento SIS II). Non devono essere poste esigenze troppo elevate per ammettere una simile minaccia. Non è necessario che il comportamento individuale dell'interessato rappresenti "una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società" (consid. 4.4-4.8). Obbligo di motivazione del tribunale e possibilità di sanare un difetto di motivazione dinanzi al Tribunale federale (consid. 4.11).

Vedi sentenza: 6B 1178/2019: Straftaten
BGE 147 IV 340 — Swissrulings