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BGE 147 IV 188

Art. 29 seg. CPP, art. 92 e 93 cpv. 1 lett. a LTF; questione di ammissibilità nel caso di disgiunzione di procedimenti penali. Descrizione della precedente, non uniforme, giurisprudenza in materia (consid. 1.2). Nell'ambito della disgiunzione dei procedimenti, l'art. 92 CPP si applica soltanto se, nel singolo caso concreto, la questione della disgiunzione dei procedimenti coincide eccezionalmente con quella della competenza (consid. 1.3.1). Poiché la disgiunzione dei procedimenti può comportare pregiudizi procedurali rilevanti (perdita della qualità di parte) e in considerazione della prassi del Tribunale federale relativa all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, conviene non rinviare l'imputato in caso di disgiunzione dei procedimenti (rispettivamente di rifiuto di congiungerli) all'impugnabilità della decisione finale, ma ammettere di principio la minaccia di un pregiudizio irreparabile ai sensi di questa disposizione (consid. 1.3.2-1.3.5). Il ricorrente deve dimostrare in modo convincente che questa condizione è adempiuta nel caso concreto (consid. 1.4).

10 settembre 2021·Volume 147·IV·Dossier: 1B_524/2020·3 visualizzazioni
DE

19. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 29 s. CPP, art. 92 et 93 al. 1 let. a LTF; problématique de l'entrée en matière en cas de disjonction de procédures pénales. Exposé de la jurisprudence non uniforme rendue précédemment en la matière (consid. 1.2). En cas de disjonction de procédure, l'art. 92 LTF ne s'applique que si, dans le cas d'espèce, la question de la disjonction des procédures coïncide exceptionnellement avec une problématique de compétence (consid. 1.3.1). Dès lors que la disjonction des procédures peut entraîner d'importants inconvénients procéduraux (perte de la qualité de partie) et eu égard à la pratique du Tribunal fédéral en lien avec l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il convient, non pas de renvoyer le prévenu en cas de disjonction (respectivement de refus de joindre des causes) à la procédure de recours contre la décision finale, mais d'admettre en principe l'existence d'un préjudice irréparable au sens de cette disposition (consid. 1.3.2-1.3.5). Le recourant doit démontrer avec une certaine vraisemblance que cette condition est réalisée dans le cas d'espèce (consid. 1.4).

IT

Art. 29 seg. CPP, art. 92 e 93 cpv. 1 lett. a LTF; questione di ammissibilità nel caso di disgiunzione di procedimenti penali. Descrizione della precedente, non uniforme, giurisprudenza in materia (consid. 1.2). Nell'ambito della disgiunzione dei procedimenti, l'art. 92 CPP si applica soltanto se, nel singolo caso concreto, la questione della disgiunzione dei procedimenti coincide eccezionalmente con quella della competenza (consid. 1.3.1). Poiché la disgiunzione dei procedimenti può comportare pregiudizi procedurali rilevanti (perdita della qualità di parte) e in considerazione della prassi del Tribunale federale relativa all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, conviene non rinviare l'imputato in caso di disgiunzione dei procedimenti (rispettivamente di rifiuto di congiungerli) all'impugnabilità della decisione finale, ma ammettere di principio la minaccia di un pregiudizio irreparabile ai sensi di questa disposizione (consid. 1.3.2-1.3.5). Il ricorrente deve dimostrare in modo convincente che questa condizione è adempiuta nel caso concreto (consid. 1.4).

Vedi sentenza: 1B 524/2020: Strafprozess
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