Art. 81 LTF; art. 17, 357 cpv. 1 e art. 381 cpv. 3 CPP; diritto di interporre ricorso in materia penale. Le autorità amministrative cantonali incaricate del perseguimento delle contravvenzioni non hanno diritto di interporre ricorso in materia penale al Tribunale federale: non possono essere assimilate al pubblico ministero giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF (consid. 1.7) e non dispongono di un interesse giuridicamente protetto derivante dalla pretesa punitiva dello Stato (consid. 1.8).
1. Estratto della sentenza della Corte di diritto penale nella causa Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, contro A. (ricorso in materia penale)
Art. 81 LTF; art. 17, 357 al. 1 et art. 381 al. 3 CPP; qualité pour recourir en matière pénale. Les autorités administratives cantonales instituées en vue de la poursuite des contraventions n'ont pas qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral: elles ne peuvent pas être assimilées à l'accusateur public au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF (consid. 1.7) et elles n'ont pas un intérêt juridiquement protégé découlant de l'exercice de l'action publique (consid. 1.8).
Art. 81 LTF; art. 17, 357 cpv. 1 e art. 381 cpv. 3 CPP; diritto di interporre ricorso in materia penale. Le autorità amministrative cantonali incaricate del perseguimento delle contravvenzioni non hanno diritto di interporre ricorso in materia penale al Tribunale federale: non possono essere assimilate al pubblico ministero giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF (consid. 1.7) e non dispongono di un interesse giuridicamente protetto derivante dalla pretesa punitiva dello Stato (consid. 1.8).