Art. 166 cpv. 1 LDIP; art. 250 LEF; riconoscimento di un decreto straniero di fallimento; azione di contestazione della graduatoria da parte della massa ancillare svizzera. Principi concernenti il riconoscimento del decreto straniero di fallimento e le attribuzioni dell'amministrazione straniera del fallimento (consid. 3). Legittimati all'azione di contestazione della graduatoria sono soltanto i creditori che hanno insinuato un credito nella procedura di graduazione contro il fallito. Ciò vale anche per una massa ancillare svizzera quale parte attrice. La questione a sapere se una parte attrice abbia qualità formale di creditrice si determina in funzione della decisione sulla graduatoria (art. 17 LEF), la quale è vincolante per il tribunale (consid. 4 e 5).
37. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Masse en faillite ancillaire de A. SA gegen Nachlassmasse der B.-Aktiengesellschaft in Nachlassliquidation und vice versa (Beschwerde in Zivilsachen)
Art. 166 al. 1 LDIP; art. 250 LP; reconnaissance d'une décision de faillite étrangère; action en contestation de l'état de collocation de la masse en faillite ancillaire suisse. Principes relatifs à la reconnaissance de la décision de faillite étrangère et attributions de l'administration de la faillite étrangère (consid. 3). Seuls sont légitimés à l'action en contestation de l'état de collocation les créanciers qui ont produit une créance dans la procédure de collocation contre le failli. Cela vaut aussi pour la masse en faillite ancillaire suisse en tant que demanderesse à l'action. Savoir si un demandeur à l'action est formellement créancier se détermine en fonction de la décision de collocation (art. 17 LP) qui lie le tribunal (consid. 4 et 5).
Art. 166 cpv. 1 LDIP; art. 250 LEF; riconoscimento di un decreto straniero di fallimento; azione di contestazione della graduatoria da parte della massa ancillare svizzera. Principi concernenti il riconoscimento del decreto straniero di fallimento e le attribuzioni dell'amministrazione straniera del fallimento (consid. 3). Legittimati all'azione di contestazione della graduatoria sono soltanto i creditori che hanno insinuato un credito nella procedura di graduazione contro il fallito. Ciò vale anche per una massa ancillare svizzera quale parte attrice. La questione a sapere se una parte attrice abbia qualità formale di creditrice si determina in funzione della decisione sulla graduatoria (art. 17 LEF), la quale è vincolante per il tribunale (consid. 4 e 5).